Sentenza n. 1509/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 513/2025 del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro n. 513/2025, concernente il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, benché la sentenza del Tribunale di Siracusa fosse stata ritualmente notificata e fosse passata in giudicato, non aveva spontaneamente provveduto al pagamento della somma di euro 1.500,00, oltre accessori, riconosciuta per il beneficio della Carta elettronica spettante in relazione al servizio di insegnamento a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancato adempimento dell'Amministrazione. Applicando il principio dell'art. 2697 c.c., il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, mentre spettava al Ministero dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi; tale prova non è stata fornita, anche per la mancata costituzione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha invece escluso la penalità di mora richiesta, considerando le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La sentenza presupposta aveva riconosciuto al docente a tempo determinato il beneficio della Carta elettronica, al pari dei docenti di ruolo, per gli anni scolastici indicati.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato presupposto per procedere all'ottemperanza di una condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora per l'eventuale ulteriore violazione o inosservanza del giudicato; nel caso concreto il TAR ha escluso tale misura per le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione collegata alla disciplina dell'assenza di compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la prova del titolo esecutivo ritualmente notificato, del decorso del termine per l'adempimento e dell'inadempimento dell'amministrazione è sufficiente a fondare l'azione, salvo prova contraria dell'amministrazione.
- In applicazione dell'art. 2697 c.c., una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'amministrazione debitrice dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto; la mancata costituzione dell'amministrazione impedisce di ritenere provato l'adempimento o l'inefficacia del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in sostituzione dell'amministrazione in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando le specifiche difficoltà di adempimento, connesse a vincoli normativi, di bilancio e alla situazione della finanza pubblica, rendano non appropriata la sua applicazione.
- Quando il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività commissariale può essere svolta senza compenso aggiuntivo, in quanto riconducibile all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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