Cassazione Penale, Sentenza n. 1042/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 300.000 sul conto della CILS Inserimento Lavoratori Stranieri Oger coop. soc. Onlus, a carico della ricorrente come legale rappresentante, per i reati di falsità documentale e indebita compensazione con crediti inesistenti (artt. 110, 81 cpv., 483 c.p., 10‑quater d.lgs. 74/2000, art. 76 d.P.R. 445/2000). I due motivi denunciavano: (1) motivazione meramente apparente e radicalmente illogica circa la sussistenza del fumus commissi delicti, con mancanza di specifici elementi che ricondurranno i fatti alla ricorrente e alla CILS; (2) carenza assoluta di motivazione sul periculum in mora nel decreto di sequestro del G.I.P., e illegittima integrazione della motivazione da parte del Tribunale del Riesame. La ricorrente ha inoltre evidenziato incongruenze temporali e fattuali rispetto ai documenti e alle modalità effettive di erogazione dei corsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (mancanza di motivazione adeguata sul fumus commissi delicti) e ha assorbito il secondo. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Salerno per nuovo esame, ordinando che il Riesame motivi compiutamente se e in quale misura gli elementi investigativi acquisiti siano idonei a dimostrare il fumus commissi delicti con riferimento specifico alla posizione della ricorrente. La decisione sottolinea che la motivazione del Tribunale del Riesame era apparente perché richiamava elementi non adeguatamente collegati alla responsabilità della ricorrente e non forniva risposte alle censure prospettate in appello.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Regola la concorso di persone nel reato; citato come parte della contestazione per il concorso negli illeciti relativi alla formazione e alla documentazione falsa.
Codice penale, art. 81, comma secondo
Rilevato in relazione all'aggravamento/concorso di reati o circostanze attenuanti/aggravanti; utilizzato nella descrizione dell'imputazione concorrente.
Codice penale, art. 483
Falsità materiale in certificati o autorizzazioni; indicato quale detto illecito contestato per le false attestazioni sulla formazione.
D.P.R. 445/2000, art. 76, comma 1
art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445/2000
Norma sulla responsabilità per dichiarazioni mendaci; collegata alla contestazione di attestazioni false circa la formazione svolta.
D.Lgs. 74/2000, art. 10‑quater, comma 2
art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Riguarda forme di indebita compensazione fiscale; citato come fondamento dell'accusa di utilizzo di crediti d'imposta inesistenti.
Codice di procedura penale, art. 325
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari è ammesso per violazione di legge; la Corte ribadisce che nella nozione rientrano anche vizi radicali della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 324, comma 5
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza a riesaminare la vicenda dal Tribunale di Salerno dopo annullamento e rinvio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame o appello cautelare è ammesso solo per violazione di legge, ma la mancanza o l'apparenza della motivazione costituisce vizio di legge e rende il ricorso proponibile.
- Per confermare misure ablative reali (sequestro preventivo) il giudice deve motivare in modo specifico e collegare espressamente gli elementi investigativi alla posizione del singolo indagato/legale rappresentante; richiamare genericamente elementi assunti nel decreto originario non è sufficiente.
- La carenza di motivazione sul periculum in mora nel provvedimento del G.I.P. non può essere 'integrata' in modo generico dal Tribunale del Riesame: il riesame deve fornire autonome e adeguate ragioni che rispondano alle censure mosse.
- In ipotesi di contestazione di falsità documentale e indebita compensazione fiscale, il giudice deve indicare quali elementi specifici fanno ritenere, in via cautelare, l'esistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, tenendo conto anche della documentazione extracontabile e degli accertamenti sulle modalità reali di erogazione dei servizi (es. presenza/remote, ruolo dei docenti, piattaforme).
- Se la motivazione è apparsa insufficiente, la Cassazione tende a non decidere il merito ma ad annullare e rinviare per un nuovo esame motivato, ponendo l'onere al giudice di merito di colmare le omissioni mediante valutazioni specifiche e risposte alle censure.
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