Sentenza n. 657/2026 - Catania, Sezione 5
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione Lavoro e Previdenza n. 391/2023, depositata e resa pubblica in data 14 giugno 2023, all’esito del procedimento n. R.G. 144/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore nominale complessivo di 500 euro, oltre accessori. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 16 aprile 2025; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 23 dicembre 2025, quindi dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del Ministero alla penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che non risultava alcun adempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni per provvedere in via sostitutiva e senza compenso aggiuntivo. La domanda di penalità di mora è stata respinta: l'esecuzione dell'accredito della carta elettronica richiede un procedimento complesso coinvolgente più soggetti e il ritardo è stato ritenuto plausibilmente collegato all'eccezionale mole del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Indicato nella sentenza posta in esecuzione quale disposizione relativa agli accessori riconosciuti sulla somma spettante.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
Il TAR ne applica analogicamente la regola sull'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, quando viene nominato un dirigente dello stesso Ministero, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione intervenuta sulla disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria o equivalente, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine fissato e nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- Il ricorso per l'esecuzione coattiva di una pronuncia nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione della decisione all'amministrazione debitrice.
- La penalità di mora può essere negata quando l'adempimento richiesto presuppone un procedimento amministrativo complesso, coinvolge più soggetti e il ritardo risulta plausibilmente riconducibile alla straordinaria mole di procedimenti analoghi, senza che ciò escluda l'ordine di esecuzione della sentenza.
- Quando il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria è un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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