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Sentenza

Sentenza n. 1974/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell’atto del Comune di Milano – Unità Contenzioso, somministrazione intrattenimento – ufficio impianti radio elettrici, in data 9 maggio 2025, con il quale non si accoglie l’istanza di accesso del ricorrente sull’assunto che essa “non è stata inoltrata con le modalità previste”, perché – ad avviso dell’ufficio - l’accesso agli atti prevede la compilazione di domanda su un apposito modulo, e/o del silenzio serbato dalla amministrazione sull’istanza del ricorrente – e per l’accertamento: del diritto dell’odierno ricorrente di accedere agli atti richiesti con l’istanza via p.e.c. in data 8 maggio 2025, e dell’illegittimità del diniego e/o del silenzio serbato su detta istanza dal Comune intimato, con condanna del Comune medesimo a rilasciare copia in carta semplice degli atti richiesti.

Giustizia amministrativa202502037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso motivato dal mancato utilizzo della modulistica comunale, nonché inerzia sulla domanda di accesso relativa ai documenti di una stazione radio base

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente presentava al Comune un’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990, chiedendo copia di tutti i documenti relativi a una stazione radio base situata nei pressi della propria residenza. Il Comune respingeva l’istanza sostenendo che non fosse stata presentata mediante la modulistica predisposta dall’amministrazione. Nel giudizio il Comune evidenziava di avere reso disponibile il parere favorevole di ARPA Lombardia e rappresentava di avere interpellato il gestore dell’impianto, quale controinteressato, senza ricevere risposta. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del diniego e dell’inerzia, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di rilascio della documentazione. Il giudizio coinvolgeva anche il gestore dell’impianto, al quale veniva integrato il contraddittorio, benché non si costituisse.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso. Rileva che tra i documenti relativi a una stazione radio base rientrano non solo il parere favorevole di ARPA, ma anche la SCIA e la documentazione tecnica prevista dagli artt. 45 e seguenti del d.lgs. 259/2003, che non erano state ostese. Il diniego fondato sul mancato utilizzo del modulo comunale è illegittimo, poiché la domanda di accesso deve essere valutata sulla base dei requisiti sostanziali previsti dalla l. 241/1990 e non può essere respinta per il solo mancato impiego della modulistica interna. Inoltre, la mancata opposizione del controinteressato non consente all’amministrazione di lasciare indefinito il procedimento: decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione al controinteressato, l’amministrazione deve provvedere sulla richiesta, verificata la ricezione della comunicazione. Il TAR annulla quindi l’atto del 9 maggio 2025 e ordina al Comune di adottare una determinazione definitiva sulla domanda entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, tenendo conto della condotta del controinteressato. Le spese sono integralmente compensate, salvo il contributo unificato posto a carico del Comune soccombente.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    Disciplina il diritto di accesso documentale, i requisiti sostanziali della domanda e la posizione dei controinteressati.

  • artt. 22 e seguenti l. 241/1990

    Impongono all’amministrazione di esaminare la richiesta di accesso e di concludere il relativo procedimento secondo il modello procedimentale previsto dalla legge.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. 184/2006

    Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1

    La mancata risposta del controinteressato non sospende indefinitamente il procedimento: decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione, l’amministrazione deve decidere sulla richiesta, verificata la ricezione della comunicazione.

  • artt. 45 e seguenti d.lgs. 259/2003

    Prevedono, per le stazioni radio base, la SCIA e la documentazione tecnica connessa, che rientrano tra i documenti ostensibili relativi all’impianto.

  • art. 116 c.p.a.

    Costituisce il rito utilizzato per contestare il diniego o il silenzio sull’istanza di accesso.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Consente di porre a carico dell’amministrazione soccombente l’onere del contributo unificato anche in caso di compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La domanda di accesso documentale non può essere respinta per il solo fatto di non essere stata presentata utilizzando la modulistica predisposta dall’amministrazione, quando possiede i requisiti sostanziali previsti dall’art. 22 l. 241/1990.
  • Nel procedimento di accesso, la mancata opposizione del controinteressato non esonera l’amministrazione dall’obbligo di decidere: decorso il termine previsto dall’art. 3, comma 2, d.P.R. 184/2006, verificata la ricezione della comunicazione, l’amministrazione deve adottare una determinazione espressa.
  • La documentazione relativa a una stazione radio base comprende, ai fini dell’accesso, anche la SCIA e la documentazione tecnica prevista dagli artt. 45 e seguenti del d.lgs. 259/2003, oltre agli eventuali pareri ambientali o radioprotezionistici.
  • Quando l’amministrazione ha già interpellato il controinteressato ma non ha concluso il procedimento di accesso, il giudice può annullare il diniego o l’inerzia e ordinare una nuova determinazione definitiva entro un termine assegnato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione concreta degli eventuali limiti all’ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoTermini del procedimento

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