Sentenza n. 1558/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto n. 59 del 09/02/2026, pubblicato in data 16/02/2026, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il quale è stato rilasciato, di concerto con l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in favore della società TEP Renewables (Aidone PV) S.r.l., provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale (VIA) per un impianto agrivoltaico, della potenza nominale pari a 49,75 MW, e le rispettive opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Aidone (EN), in località “Casalgismondo Soprano”; - della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi n. 839 del 29/12/2025 e del relativo resoconto verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 21/11/2025; - del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, n. 905 del 12/12/2025; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento favorevole di VIA per un impianto agrivoltaico e relative opere di connessione alla RTN, unitamente agli atti della Conferenza di Servizi e al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di valutazione di impatto ambientale favorevole, adottato di concerto con l’amministrazione regionale, relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza nominale di 49,75 MW nel Comune di Aidone, nonché la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, il relativo verbale, il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il ricorso è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 22 maggio 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le amministrazioni resistenti hanno aderito alla richiesta di definizione in rito e alla compensazione delle spese. Il giudizio è stato quindi definito senza esame dei motivi di illegittimità e senza valutazione nel merito degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
in presenza di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso e consente la definizione del giudizio in rito senza esame della legittimità degli atti impugnati.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso quando non residua un interesse concreto e attuale alla pronuncia giurisdizionale.
- L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte resistente aderisce alla richiesta di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e concorda sulla compensazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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