Sentenza n. 3627/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento dei seguenti atti: - nota del Comune di Castiglione della Pescaia di cui alla pec del 22 agosto 2023, recante ad oggetto “Richiesta pagamenti – Concessione n. 189/1976: - Canone Demaniale Marittimo anno - Imposta Regionale sulle concessioni dei beni del Demanio Marittimo”); - decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2022, recante a oggetto “Aggiornamenti relativi all’anno 2023, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime” (pubblicato in G.U. n. 31 del 7 febbraio 2023); nonché per l’annullamento, per quanto occorrer possa e per quanto di ragione - dell’art. 3 (“CANONE”) atto formale n. 4 del 29 maggio 2023, nella parte in cui determina la misura del canone per l’anno 2023 applicando l’aumento di cui al decreto M.I.T. del 30 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di richiesta dei pagamenti relativi ai canoni demaniali marittimi e all'imposta regionale per il 2023; decreto ministeriale di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi per il 2023; atto formale di determinazione del canone nella parte in cui applica l'aumento ministeriale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti e coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la richiesta comunale di pagamento dei canoni demaniali marittimi e dell'imposta regionale, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2022 relativo all'aggiornamento dei canoni per il 2023 e, per quanto occorresse, l'atto formale comunale di determinazione del canone, censurandone l'applicazione dell'aumento previsto dal decreto ministeriale. Nel corso del giudizio, il decreto ministeriale è stato annullato con altra pronuncia giurisdizionale. Successivamente, il Comune ha annullato in autotutela gli ordini di introito relativi ai canoni demaniali marittimi per gli anni 2023, 2024 e 2025 emessi nei confronti della società. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e chiesto la compensazione delle spese; il Comune ha aderito a tale richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando il carattere univoco delle dichiarazioni delle parti e la sopravvenuta eliminazione degli atti lesivi: il decreto ministeriale impugnato era stato annullato in sede giurisdizionale e gli ordini comunali di introito erano stati annullati in autotutela. La decisione è stata adottata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della novità delle questioni sollevate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, gli atti impugnati siano stati eliminati o comunque venga meno in modo univoco l'utilità concreta che il ricorrente potrebbe conseguire dalla decisione.
- L'annullamento giurisdizionale dell'atto presupposto e l'annullamento in autotutela degli atti applicativi possono determinare il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso, se le parti riconoscono univocamente tale sopravvenienza.
- La dichiarazione concorde delle parti circa la sopravvenuta carenza di interesse, accompagnata dall'eliminazione degli atti lesivi, giustifica la declaratoria di improcedibilità senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
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