Cassazione Penale, Sentenza n. 22677/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del 13/10/2022 con la quale il Tribunale di Isernia aveva applicato a Gino Di Mario la pena su richiesta delle parti per lesioni personali aggravate e minaccia aggravata, sostenendo che il fatto contestato nel capo A sarebbe stato erroneamente qualificato come lesioni aggravate anziché come tentato omicidio. In sostanza il ricorrente lamentava un'errata qualificazione giuridica del fatto sulla base di una diversa lettura delle fonti di prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il rimedio di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. è ammesso solo per errori di qualificazione giuridica manifesti, cioè immediatamente evidenti e privi di margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione. Nel caso di specie il capo di imputazione descriveva chiaramente l'uso di una zappa per colpire la persona al capo con lesioni dettagliate, dunque la qualificazione come lesioni aggravate non risultava manifestamente eccentrica. La doglianza del P.G. riguardava invece una diversa valutazione delle prove (non indicate con precisione) e mancava di autosufficienza, per cui non ricorrevano i presupposti di ammissibilità.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, codice di procedura penale
Limita il reclamo per cassazione nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta alle ipotesi di errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto; non consente una riesamina delle prove se l'errore non è immediatamente evidente dal capo di imputazione
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023)
Definisce il criterio di "errore manifesto" come qualificazione che deve risultare con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; conferma l'inammissibilità di impugnazioni che richiedano una rinnovata valutazione delle prove o siano aspecifiche e non autosufficienti
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento), il ricorso per cassazione per errata qualificazione è ammesso solo se l'errore è manifesto: deve emergere in modo immediato e indiscutibile dal capo di imputazione
- Non è consentito utilizzare l'impugnazione per chiedere una rivalutazione delle prove: se la controversia verte sulla lettura probatoria e richiede ricostruzioni alternative dei fatti, il ricorso sarà probabilmente inammissibile
- Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: il rimprovero di violazione di legge non può essere formulato in modo aspecifico o basarsi su deduzioni che non consentono l'immediata verifica dell'errore
- Se il capo di imputazione descrive fatti coerenti con la qualificazione giuridica adottata (es. uso di un'arma e lesioni dettagliate), è difficile che la Corte ritenga sussistere un errore manifesto tale da giustificare la cassazione
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve indicare con precisione in che modo la qualificazione è palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e/o portare elementi che dimostrino senza margini di opinabilità l'errore di diritto
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