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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10022/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo (strumentale alla confisca per equivalente per €6.273.198) relativo a beni (conti, titoli, quote societarie) per reati tributari contestati alla ricorrente quale amministratrice e socia unica di Nordigross s.r.l. La ricorrente deduceva, tra l'altro, l'avvenuto accordo novativo ex art. 182-ter L.Fall. e il pagamento di €2.102.136,14 che avrebbe azzerato o ridotto il debito tributario; censurava carenza di motivazione, incertezza del profitto del reato, violazione dei principi di proporzionalità e delle norme sul sequestro e sulla confisca, nonché l'illegittima estensione dei poteri dell'amministratore giudiziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: la nuova istanza di revoca era preclusa per litispendenza/ne bis in idem perché un precedente procedimento incidentale di impugnazione relativo allo stesso sequestro era ancora pendente (giudizio di rinvio), quindi non era ammessa la riproposizione della stessa richiesta senza elementi nuovi. Inoltre la misura cautelare era stata poi ridotta con provvedimento del Tribunale del Riesame (quindi il provvedimento impugnato non era più vigente), con possibile assenza di interesse ad agire. Sull'ultimo motivo riguardante i poteri dell'amministratore la Corte ha ritenuto la questione non pertinente alla revoca e quindi inammissibile perché attiene all'amministrazione dei beni e non al giudice che decide sulla revoca. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a una sanzione di €3.000 verso la Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma relativa ai reati tributari di riferimento per la contestazione; indica il fatto-reato da cui può scaturire il profitto oggetto di sequestro/confisca.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, comma 2

    Interpretato come norma che limita la confisca nella parte corrispondente a quanto il contribuente si impegna a versare all'Erario; la ricorrente aveva richiamato questo limite per contestare l'entità del profitto confiscabile.

  • art. 182-ter L.Fall. (accordo novativo)

    Rilevanza dell'accordo e del pagamento convenuto con il fisco ai fini della riduzione del debito tributario; la Corte osserva che tali elementi devono essere valutati ma la riproposizione della revoca è preclusa se il procedimento precedente è ancora pendente.

  • cod. proc. pen.: artt. 310, 321, 322-ter

    Richiamate come norme procedurali relative alle misure cautelari, alla motivazione e all'impugnazione; la Corte valuta la corretta applicazione di detti articoli ma dichiara inammissibile il ricorso per ragioni di litispendenza e carenza di interesse.

  • legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 143

    Norma richiamata dalla ricorrente tra le disposizioni rilevanti per la disciplina fiscale e cautelare; la Corte non entra nel merito per ragioni processuali.

  • cod. proc. pen.: art. 279

    La Corte chiarisce che l'art. 279 regola le contestazioni sull'applicazione e revoca delle misure ma non le questioni esecutive relative all'amministrazione dei beni sequestrati; perciò la censura sui poteri dell'amministratore non è pertinente alla revoca.

  • disp. att. cod. proc. pen.: art. 104-bis e art. 104

    Richiamati in relazione alla competenza sul controllo dell'amministrazione dei beni e sull'individuazione del giudice competente per le questioni esecutive relative al sequestro.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 28 e 41 e art. 35 comma 1

    Norme richiamate sul ruolo dell'amministratore giudiziario e sulla disciplina dell'amministrazione dei beni; Corte rileva che le controversie su tali aspetti spettano a giudici diversi rispetto a quelli che decidono sulla revoca.

  • cod. proc. pen.: art. 591, comma 1, lett. a

    Richiamato sul tema dell'interesse ad impugnare decisioni non più vigenti: la Corte richiede un'attenta valutazione dell'interesse residuo quando il provvedimento impugnato è stato sostituito o modificato.

  • Principio del ne bis in idem / giurisprudenza Sez. U. e sez. relevant

    Interpretato in senso estensivo anche alle misure cautelari reali: impedisce la riproposizione di istanze di revoca già pendenti e consente la rilevazione d'ufficio della litispendenza per preservare l'unità del sistema giudiziario.

Massime di principio

  • Non è ammessa la riproposizione di una istanza di revoca della stessa misura cautelare quando relativa istanza precedente e i relativi gradi di impugnazione sono ancora pendenti: la litispendenza/ne bis in idem opera anche per le misure cautelari reali e può essere rilevata d'ufficio.
  • Se il provvedimento impugnato è stato successivamente modificato o ridotto (es. provvedimento di riesame che riduce il sequestro), l'interesse a proseguire nell'impugnazione va verificato criticamente e può mancare; ciò può condurre all'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il fatto di aver concordato con il fisco o di aver effettuato pagamenti può influire sulla sussistenza e sulla misura del profitto confiscabile, ma tali elementi devono essere valutati nel procedimento ordinato e non consentono automaticamente la ripetizione di istanze già pendenti senza novità rilevanti.
  • Le doglianze relative alla gestione/amministrazione dei beni sottoposti a sequestro (poteri dell'amministratore giudiziario) non sono, di regola, questioni risolvibili nel procedimento di revoca della misura cautelare; vanno sollevate davanti al giudice competente per l'esecuzione e l'amministrazione dei beni.
  • La carenza di motivazione o errori di valutazione sul profitto del reato e sulla proporzionalità del sequestro possono essere rimediati nel processo principale o con i rimedi incidentali già pendenti; la mera riproposizione degli stessi motivi senza elementi nuovi è inammissibile.

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