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Sentenza

Sentenza n. 511/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento, dell’ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-del 29/8/2022 del Comune di Bogliasco, notificata in data 5 settembre 2022;

Giustizia amministrativa202200694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza-ingiunzione comunale recante una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7-bis TUEL

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un’ordinanza-ingiunzione del Comune di Bogliasco, notificata il 5 settembre 2022, con la quale era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7-bis TUEL. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo altresì l’infondatezza del ricorso nel merito. In udienza il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la definizione in rito; il Comune ha aderito alla richiesta, insistendo soltanto per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione, ritenendo che essa preceda l’esame delle condizioni dell’azione. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo perché la controversia riguarda una sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della l. n. 689/1981: in forza dell’art. 22 della stessa legge, l’opposizione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non ricorrendo una materia di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Le spese sono state compensate, poiché l’errore nell’individuazione del giudice è stato ritenuto concausalmente determinato dall’indicazione erronea contenuta nel provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 3, comma 4, l. n. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 7-bis d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    La sanzione contestata rientra nella categoria delle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto della controversia.

  • art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Le opposizioni alle ordinanze-ingiunzione per sanzioni amministrative pecuniarie appartengono, nella fattispecie esaminata, alla cognizione del giudice ordinario.

  • art. 133 c.p.a.

    La controversia non rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241

    L’erronea indicazione dell’autorità giurisdizionale nel provvedimento impugnato ha giustificato la compensazione delle spese, avendo contribuito all’errore processuale del ricorrente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La controversia è stata trattata all’udienza secondo il rito camerale previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • La controversia relativa a una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi della l. n. 689/1981 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che ricorra una specifica ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva prevista dalla legge.
  • La questione di giurisdizione, in quanto attinente alla potestas iudicandi, deve essere esaminata preliminarmente rispetto alle condizioni dell’azione e alle altre questioni processuali.
  • L’indicazione erronea dell’autorità giurisdizionale contenuta nel provvedimento amministrativo può giustificare la compensazione delle spese di lite quando abbia contribuito causalmente all’instaurazione del giudizio davanti al giudice privo di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieGiurisdizione e ripartoSpese di lite
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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