Cassazione Penale, Ordinanza n. 10746/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per ricettazione, deducendo tre censure: 1) erronea applicazione dell'art. 648 c.p. per mancata individuazione del reato presupposto, sostenendo che non fosse stata adeguatamente accertata la provenienza delittuosa dei beni; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che i primi due motivi riproducono doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua, mentre il terzo è privo di specifiche ragioni di censura rispetto alla motivazione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse non specifico perché meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello e disatteso, con accertamento del reato presupposto di furto; ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo sulla particolare tenuità del fatto, osservando che il giudice di merito aveva escluso correttamente l'art. 131-bis c.p. valorizzando il non modesto valore complessivo della merce e i precedenti penali dell'imputato, indice di abitualità criminosa; ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo sulle attenuanti generiche, perché la motivazione di merito, esente da illogicità, aveva legittimamente valorizzato gli elementi decisivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Per configurare la ricettazione è necessario l'accertamento della provenienza delittuosa del bene; nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto sussistente il delitto presupposto di furto.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il giudizio è discrezionale ma deve essere motivato in modo non apparente.
art. 133 c.p.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. guidano la valutazione sulla tenuità del fatto e sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza reale confronto critico, doglianze già formulate in appello e già specificamente disattese dalla sentenza impugnata.
- In tema di ricettazione, il reato presupposto deve essere individuato e ritenuto sussistente; la contestazione in cassazione non può risolversi in una critica generica se la motivazione di merito ha già accertato la provenienza delittuosa del bene.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va riconosciuta solo all'esito di una valutazione complessiva delle circostanze concrete, da compiersi alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare in modo analitico tutti i dati emersi.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è legittimo quando il giudice di merito valorizza elementi come il valore non esiguo del bene e i precedenti penali dell'imputato, quali indicatori di maggiore gravità e abitualità criminosa.
- Nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la motivazione sia esente da manifesta illogicità.
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