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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47370/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha dichiarato legittimo il divieto di invio, in busta chiusa, di una missiva contenente un supporto informatico (CD) al difensore se non previamente sottoposta a controllo da parte degli operatori. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 15, 24 e 111 Cost., degli artt. 666, commi 2,3 e 4 cod. proc. pen., e dell'art. 35-bis ord. pen.; ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 18/2022 (sul divieto di controllo assoluto della corrispondenza con il difensore) e ha sostenuto l'illegittimità del regolamento interno che prevede controlli volti a verificare l'assenza di materiali vietati ai sensi dell'art. 41-bis.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non prevedeva un controllo sul contenuto dei supporti informatici, ma solo una verifica esterna finalizzata ad accertare la natura degli oggetti trasmessi e il numero dei CD (per inventario e per escludere materiali o oggetti non consentiti dal regolamento e dalla disciplina dell'art. 41-bis). La Corte ha richiamato precedenti sue pronunce e del Tribunale di Sorveglianza che hanno ammesso controlli formali di natura esterna come compatibili con il principio di segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.). Ha inoltre escluso che la verifica descritta configuri la censura vietata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18/2022, perché quella decisione riguarda la sottoposizione a visto o controllo del contenuto delle comunicazioni con il difensore. Per queste ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Art. 15 Cost.

    Tutela della segretezza della corrispondenza; la Corte ha ritenuto che controlli esterni volti a verificare natura e numero dei supporti non contrastano con tale principio, purché non comportino esame del contenuto.

  • Art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il controllo esterno non comprometta l'effettività della difesa come sancito dalla giurisprudenza costituzionale.

  • Art. 111 Cost.

    Richiamato in rapporto alle garanzie processuali; la decisione non ha ritenuto compromesse le garanzie procedurali dal mero controllo esterno dei supporti.

  • Art. 666 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente nell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto che l'operazione descritta costituisca violazione dei principi richiamati.

  • Art. 35 disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione di controlli formali; la Corte ha ritenuto che i controlli descritti rientrino nelle attività consentite per verificare i requisiti formali senza ledere la segretezza.

  • Art. 35-bis ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'operazione di verifica esterna non si ponga in contrasto con le norme ordinarie sull'ordinamento penitenziario nella misura in cui non comporti esame del contenuto.

  • Art. 41-bis ord. pen.

    comma 2-quater, lettera e)

    Norma disciplinante il regime differenziato; la Corte ha ricordato che la sentenza costituzionale n. 18/2022 ha censurato parti della disciplina che consentivano controllo della corrispondenza con il difensore, ma ha ritenuto che il controllo esterno del numero e della natura dei supporti non rientri nella censura.

  • Sentenza Corte costituzionale

    Dichiara illegittima la previsione di controllo/censura automatica della corrispondenza con il difensore; la Corte di cassazione ha però distinto quella fattispecie dal controllo meramente esterno e non contenutistico contestato nel caso specifico.

  • Cass. Sez. 1

    n. 27571 del 28/02/2019, Attanasio

    Precedente di legittimità che ha escluso che i controlli formali descritti possano confliggere con il principio di segretezza della corrispondenza; richiamato per confermare la compatibilità dei controlli esterni.

  • Sentenza Corte costituzionale

    Richiamata nella motivazione della Corte costituzionale per il principio secondo cui limitazioni eccessive alla difesa (es. limiti quantitativi ai colloqui) sono illegittime; utilizzata per delimitare il campo di legittimità dei controlli.

  • Sentenza Corte costituzionale

    Richiamata in relazione al criterio per il diniego dell'esenzione dalla condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende; qui applicata per fissare la somma da versare.

Massime di principio

  • I controlli finalizzati esclusivamente a verificare, dall'esterno, la natura degli oggetti trasmessi e il numero dei supporti informatici (es. CD) non costituiscono controllo sul contenuto della corrispondenza e sono compatibili con l'art. 15 Cost., purché non implichino apertura o lettura del materiale.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 18/2022 vieta la sottoposizione automatica a visto/censura delle comunicazioni con il difensore; tuttavia, essa non impedisce verifiche formali ed esterne finalizzate a prevenire l'invio di oggetti o materiali vietati, salvo che tali verifiche si traducano in controllo del contenuto.
  • Il regolamento interno o le circolari amministrative che autorizzano esclusivamente verifiche esteriori e inventariali sono, di norma, da considerarsi legittimi; disposizioni che prevedano controlli generalizzati e contenutistici sulla corrispondenza con il difensore sono invece suscettibili di disapplicazione per contrasto con la giurisprudenza costituzionale.
  • Per ottenere l'annullamento di un divieto di invio o di una procedura di controllo occorre dimostrare che la verifica ha travalicato il mero controllo esterno e ha inciso sul contenuto o sull'effettività della difesa; ricorsi che non provano tale travalicamento sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Le amministrazioni penitenziarie possono porre in essere misure proporzionate e non invasive per accertare l'assenza di materiale vietato (es. controllo del numero e dell'involucro dei supporti), ma ogni misura che implichi indagini sul contenuto richiede motivazioni specifiche e concrete per non violare il diritto di difesa.

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