Cassazione Civile, Ordinanza n. 15409/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Adrano nella tornata del 10-11 ottobre 2021 e nel ballottaggio del 24-25 ottobre 2021. Il candidato sindaco risultato eletto ha chiesto al giudice amministrativo l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e degli atti connessi, sostenendo che non fosse stato attribuito alle liste collegate al sindaco eletto il premio di maggioranza previsto dalla legislazione regionale siciliana. Secondo la sua tesi, l’ufficio elettorale aveva erroneamente calcolato il totale dei voti validi, sottraendo i voti delle liste escluse dalla ripartizione dei seggi per non aver superato la soglia di sbarramento del 5%. Tale scomputo avrebbe fatto risultare superata, da parte delle liste collegate al candidato non eletto, la soglia del 50% dei voti validi e avrebbe quindi impedito l’attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al ricorrente. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto il ricorso ritenendo corretta l’applicazione della norma di interpretazione autentica regionale che esclude dal computo, ai fini del premio di maggioranza, i voti delle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi. In Cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per difetto assoluto di attribuzione, eccesso di potere giurisdizionale e violazione delle norme costituzionali e processuali sulla questione di legittimità costituzionale. Ha sostenuto che il giudice amministrativo, non limitandosi a dichiarare non manifestamente fondata la questione, si sarebbe sostituito alla Corte costituzionale nel valutarne direttamente il merito, invadendo la sfera riservata al Giudice delle leggi e violando il principio del giudice naturale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non investisse un vero limite esterno della giurisdizione, ma censurasse il modo in cui il giudice speciale aveva svolto la valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Ha affermato che il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. non consente di riesaminare le scelte ermeneutiche del giudice amministrativo né di trasformare il ricorso per cassazione in un ulteriore grado di merito. La valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità resta interna alla giurisdizione del giudice che la compie e non integra usurpazione delle attribuzioni della Corte costituzionale. Inoltre, nel caso concreto, la motivazione del Consiglio di giustizia amministrativa è stata ritenuta una ordinaria motivazione sulla manifesta infondatezza, senza alcuna sostituzione al giudice costituzionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 4, comma 6, l. r. Sicilia n. 35/1997
"sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi"
ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza rileva il computo dei voti validi secondo la disciplina regionale, come integrata dalla norma di interpretazione autentica che esclude i voti delle liste non ammesse ai seggi
art. 4, comma 3-bis, l. r. Sicilia n. 35/1997
prevede la soglia di sbarramento del 5% per l’ammissione all’assegnazione dei seggi
art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267/2000
richiamato dal ricorrente come norma che, insieme alla disciplina regionale, sarebbe stata male applicata nel computo dei voti
art. 6 l.r. Sicilia n. 6/2011
"il comma 6 dell’articolo 4 ed il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 4 e del comma 4 bis dell’articolo 7, non sono ammesse all’assegnazione di seggi"
norma di interpretazione autentica ritenuta non irragionevole e conforme ai principi costituzionali; impone di escludere dal computo i voti delle liste non ammesse ai seggi ai fini del premio di maggioranza
art. 134 Cost.
richiamato per affermare la competenza della Corte costituzionale a giudicare sulla legittimità delle leggi
art. 1 legge cost. n. 1/1948
indicato dal ricorrente come base del sindacato costituzionale
art. 23 l. n. 87/1953
disciplina la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio incidentale
art. 24 l. n. 87/1953
richiamato per il dovere del giudice di motivare la valutazione di manifesta infondatezza della questione
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per censurare errori interpretativi o valutativi interni
art. 360, n. 1, c.p.c.
invocato come parametro del ricorso per nullità/giurisdizione
art. 362, comma 1, c.p.c.
richiamato quale norma sul ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione
art. 25 Cost.
richiamato dal ricorrente in tema di giudice naturale
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto al giudice imparziale e naturale
art. 1 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale
art. 2 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale
art. 18 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale
art. 48 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, in relazione al voto e alla rappresentanza
art. 49 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale
art. 94 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale
art. 97 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. è esperibile solo per denunciare un reale difetto di giurisdizione, per invasione o arretramento rispetto ai confini attribuiti al giudice; non è invece uno strumento per censurare errori di interpretazione o di applicazione della legge compiuti dal giudice speciale.
- La valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, compiuta dal giudice a quo ai sensi degli artt. 23 e 24 l. n. 87/1953, appartiene ai limiti interni della giurisdizione e non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
- Non si ha sconfinamento nella sfera della Corte costituzionale quando il giudice ordinario o speciale, investito della questione, la dichiari manifestamente infondata con una motivazione anche approfondita: ciò costituisce, al più, un eventuale error in iudicando o in procedendo, non sindacabile come vizio di giurisdizione.
- Nel controllo di giurisdizione la Corte di cassazione non può riesaminare la bontà dell’interpretazione data dal giudice speciale alla disciplina sostanziale o processuale, neppure quando si contesti la gravità dell’errore interpretativo o la sua asserita incompatibilità con i parametri costituzionali o eurounitari.
- La norma di interpretazione autentica che escluda dal computo del premio di maggioranza i voti delle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi è compatibile con un bilanciamento ragionevole tra libertà e pari valore del voto, da un lato, ed esigenza di stabilità dell’amministrazione, dall’altro.
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