Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48249/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (lucro e evento di speciale tenuità) rispetto al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: il ricorrente contestava che, avendo ottenuto un profitto modesto di euro 20 dalla cessione di 0,5 g di eroina, doveva essere riconosciuta l'attenuante richiamata (riferendosi anche all'orientamento delle Sezioni Unite, sent. n. 24990/2020, Dabo).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello aveva correttamente valutato i profili rilevanti (non fermandosi alla sola entità del profitto), considerando le condanne definitive pregresse per stupefacenti e le dichiarazioni sull'attività abituale di spaccio nei pressi del mercato dell'Esquilino; tali motivazioni sono state ritenute complete, coerenti e non manifestamente illogiche. Confermata la condanna di merito (pena definitiva applicata in sede di appello: 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, dopo compensazione delle attenuanti e riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Riguarda la fattispecie di lieve entità per reati di stupefacenti; la Corte osserva che la qualificazione come "lieve entità" non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    "circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità"

    Il riconoscimento richiede una valutazione puntuale di tre profili: i motivi a delinquere (lucro perseguito), il profitto effettivamente conseguito e la gravità dell'evento dannoso o pericoloso; non è sufficiente la sola modesta entità del profitto

  • art. 442 c.p.p.

    Prevede la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato; la Corte di appello ha applicato tale riduzione nella determinazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    Consente l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha imposto il versamento di euro 3.000

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'onere

  • Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020 (Dabo)

    "la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309"

    Stabilisce che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. può essere compatibile con la fattispecie di lieve entità degli stupefacenti ma il suo riconoscimento richiede una "puntuale ed esaustiva verifica" della proporzione tra lucro e gravità dell'evento; la Corte di appello ha seguito questi criteri valutando anche la condotta abituale e le precedenti condanne

Massime di principio

  • La sola modesta entità del profitto (es. guadagno economico limitato) non garantisce automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; è necessaria una valutazione complessiva
  • Per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. il giudice deve esaminare motivazione (lucro perseguito), profitto effettivo e gravità dell'evento dannoso o pericoloso, e motivare puntualmente tale valutazione
  • La qualificazione della condotta come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è compatibile con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ma non la determina automaticamente
  • Elementi come recidiva, precedenti condanne e la prova di un'attività abituale di spaccio possono escludere l'applicabilità dell'attenuante anche se il profitto materiale è limitato
  • In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ove sussista colpa nella presentazione del ricorso
  • Nei giudizi abbreviati si applicano le riduzioni previste dall'art. 442 c.p.p.; queste influiscono sul calcolo della pena definitiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.