Cassazione Penale, Sentenza n. 48249/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (lucro e evento di speciale tenuità) rispetto al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: il ricorrente contestava che, avendo ottenuto un profitto modesto di euro 20 dalla cessione di 0,5 g di eroina, doveva essere riconosciuta l'attenuante richiamata (riferendosi anche all'orientamento delle Sezioni Unite, sent. n. 24990/2020, Dabo).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello aveva correttamente valutato i profili rilevanti (non fermandosi alla sola entità del profitto), considerando le condanne definitive pregresse per stupefacenti e le dichiarazioni sull'attività abituale di spaccio nei pressi del mercato dell'Esquilino; tali motivazioni sono state ritenute complete, coerenti e non manifestamente illogiche. Confermata la condanna di merito (pena definitiva applicata in sede di appello: 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, dopo compensazione delle attenuanti e riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riguarda la fattispecie di lieve entità per reati di stupefacenti; la Corte osserva che la qualificazione come "lieve entità" non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
art. 62 n. 4 c.p.
"circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità"
Il riconoscimento richiede una valutazione puntuale di tre profili: i motivi a delinquere (lucro perseguito), il profitto effettivamente conseguito e la gravità dell'evento dannoso o pericoloso; non è sufficiente la sola modesta entità del profitto
art. 442 c.p.p.
Prevede la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato; la Corte di appello ha applicato tale riduzione nella determinazione della pena
art. 616 c.p.p.
Consente l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha imposto il versamento di euro 3.000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'onere
Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020 (Dabo)
"la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309"
Stabilisce che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. può essere compatibile con la fattispecie di lieve entità degli stupefacenti ma il suo riconoscimento richiede una "puntuale ed esaustiva verifica" della proporzione tra lucro e gravità dell'evento; la Corte di appello ha seguito questi criteri valutando anche la condotta abituale e le precedenti condanne
Massime di principio
- La sola modesta entità del profitto (es. guadagno economico limitato) non garantisce automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; è necessaria una valutazione complessiva
- Per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. il giudice deve esaminare motivazione (lucro perseguito), profitto effettivo e gravità dell'evento dannoso o pericoloso, e motivare puntualmente tale valutazione
- La qualificazione della condotta come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è compatibile con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ma non la determina automaticamente
- Elementi come recidiva, precedenti condanne e la prova di un'attività abituale di spaccio possono escludere l'applicabilità dell'attenuante anche se il profitto materiale è limitato
- In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ove sussista colpa nella presentazione del ricorso
- Nei giudizi abbreviati si applicano le riduzioni previste dall'art. 442 c.p.p.; queste influiscono sul calcolo della pena definitiva
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