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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12110/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il corrispettivo di merce asseritamente venduta. La società opponente ha sostenuto che il decreto ingiuntivo dovesse essere dichiarato illegittimo, nullo o annullabile. In primo grado l’opposizione è stata rigettata; in appello la stessa società ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., assumendo che il giudice avesse deciso anche sulla base della testimonianza resa da un teste della controparte senza che questa avesse depositato tempestivamente l’intimazione/citazione del teste per le udienze di assunzione della prova, con conseguente decadenza dalla prova testimoniale che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio. Nel ricorso per cassazione è stata riproposta, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione delle stesse norme, insistendo sulla mancata declaratoria di decadenza della controparte dalla prova testimoniale e sull’erronea utilizzazione delle dichiarazioni del teste escusso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché il giudice d’appello aveva accertato in fatto il deposito delle intimazioni e, comunque, la decadenza dalla prova testimoniale non era configurabile nel caso concreto. La Corte ha osservato che l’art. 208 c.p.c. riguarda la mancata comparizione della parte e non del testimone, mentre l’art. 104 disp. att. c.p.c. non rende l’intimazione una condizione di validità o di efficacia della testimonianza. Poiché il teste era presente e la controparte non aveva tempestivamente eccepito alcuna decadenza all’udienza di assunzione, avendo anzi poi chiesto congiuntamente il rinvio per la precisazione delle conclusioni, correttamente il tribunale aveva escluso la decadenza e applicato l’art. 104, secondo comma, disponendo il rinvio in presenza di un’omissione ritenuta giustificata. È stato inoltre richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui la decadenza per omessa citazione dei testi va eccepita nella stessa udienza alla quale si riferisce l’inattività o l’assenza, salvo valido motivo per rinviare l’eccezione all’udienza successiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l’intimata non ha svolto difese. È stato anche dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 208 c.p.c.

    La Corte afferma che disciplina la mancata comparizione della parte e non quella del testimone; pertanto non è pertinente per fondare la decadenza dalla prova nel caso esaminato.

  • art. 104 disp. att. c.p.c.

    La decadenza dalla prova testimoniale per omessa citazione del teste è una sanzione posta nell’interesse delle parti; l’intimazione non è condizione di validità o efficacia della testimonianza. La decadenza va eccepita tempestivamente all’udienza di assunzione, salvo che ricorra un valido motivo per rinviare l’eccezione o che il giudice ritenga giustificata l’omissione e disponga un nuovo rinvio.

  • art. 250 c.p.c.

    È richiamato in coordinazione sistematica con l’art. 104 disp. att. c.p.c. per affermare che la disciplina dell’intimazione dei testi non incide sulla validità della testimonianza in sé.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di prova testimoniale, la sanzione della decadenza per omessa citazione del testimone deve essere applicata in relazione all’udienza in cui la prova deve essere assunta e non può essere invocata in modo generico o tardivo.
  • La decadenza dalla prova testimoniale, essendo prevista nell’interesse delle parti e non per ragioni di ordine pubblico, deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata nella stessa udienza in cui si verifica l’omissione o l’assenza che ne costituisce il presupposto, salvo giustificato motivo per differire l’eccezione.
  • L’intimazione del testimone non è una condizione di validità o di efficacia della testimonianza: se il teste è presente e viene escusso senza contestazioni immediate della controparte, non è configurabile una nullità automatica della prova.
  • La mancata comparizione della parte e la mancata comparizione del testimone sono situazioni giuridicamente diverse: la disciplina della decadenza prevista per la prima non può essere automaticamente estesa alla seconda.
  • Il giudice può disporre un nuovo rinvio quando ritenga giustificata l’omissione nella citazione dei testi, specie se la parte interessata non ha sollevato tempestivamente l’eccezione di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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