Ordinanza n. 14551/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del decreto ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso ai documenti relativi alla procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia e agli esiti individuali della candidata
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa candidata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha sostenuto gli esami del semestre filtro per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia e ha impugnato gli atti della procedura, chiedendo contestualmente, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'ostensione di documenti detenuti dal Ministero, dal Cineca e dall'Università degli Studi di Torino. Dopo l'istruttoria disposta dal TAR sulle modalità di predisposizione, caricamento, correzione e validazione delle domande, la ricorrente ha circoscritto l'interesse ostensivo alla matrice originaria dei quesiti e delle risposte corrette, ai verbali delle Commissioni di esperti e degli eventuali soggetti validatori, ai lavori del Gruppo di lavoro nominato con d.m. n. 1760/2024, agli eventuali atti relativi a test di anomalia post-correzione, alle segnalazioni sull'erroneità dei quesiti e alle determinazioni conseguenti, agli atti relativi alla rivalutazione o neutralizzazione di quesiti, al parere del CUN del 14 maggio 2025, agli atti istruttori relativi al d.m. n. 1115/2025, al provvedimento relativo ai posti vacanti riservati agli studenti extracomunitari e al numero dei posti vacanti presso le singole sedi. La richiesta è stata sostenuta dall'esigenza di verificare la corrispondenza tra quesiti predisposti e somministrati, l'originaria individuazione delle risposte corrette e dei sinonimi ammessi, nonché la regolarità della procedura e dei punteggi attribuiti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'istanza parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse quanto ai documenti già ostesi o non più richiesti. Ha accolto la richiesta relativa alla matrice o proposta originale dei quesiti estratti, con le risposte corrette e i sinonimi ammessi, ritenendo tale documentazione esistente, individuata e strumentale alla difesa nel giudizio principale. La documentazione tecnica del Cineca aveva confermato che gli elenchi delle risposte corrette e dei sinonimi erano predisposti dalle Commissioni nazionali, caricati prima delle correzioni, uniformi per tutti i candidati e non modificabili discrezionalmente; inoltre, i verbali ministeriali indicavano che i quesiti venivano riversati sullo share point del Cineca senza che ne fosse stato prodotto il contenuto. Il Ministero, quale soggetto che aveva ricevuto la matrice e l'aveva trasmessa al Cineca, è stato onerato dell'ostensione e del deposito in giudizio entro trenta giorni, ovvero della formale dichiarazione di inesistenza. Quanto ai verbali delle Commissioni di esperti, dell'eventuale soggetto validatore e ai lavori del Gruppo di lavoro, il TAR ha ordinato alle amministrazioni di produrli, ove esistenti, oppure di dichiararne formalmente l'inesistenza, poiché la documentazione depositata non chiariva se tali atti fossero stati formati. Sono state invece respinte le richieste relative agli eventuali test di anomalia post-correzione, alle segnalazioni esterne sull'erroneità dei quesiti e alle determinazioni conseguenti, nonché agli atti del presunto procedimento di "abbonamento" o rivalutazione dei quesiti, per genericità, carattere esplorativo, mancata individuazione di documenti determinati e, quanto alla rivalutazione dei quesiti, mancata dimostrazione anche presuntiva della loro utilità e strumentalità rispetto alla difesa. Il TAR ha precisato che l'interessato non deve fornire una prova rigorosa della necessità dell'accesso difensivo, ma deve allegare almeno su base presuntiva l'utilità presumibile dei documenti rispetto alla situazione giuridica azionata. È stata respinta anche la richiesta del parere del CUN e degli atti istruttori relativi al d.m. n. 1115/2025, poiché atti endoprocedimentali connessi all'emanazione di atti amministrativi generali e quindi sottratti all'accesso dall'art. 24, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990, anche nell'accesso difensivo. Il provvedimento relativo ai posti vacanti riservati agli extracomunitari è stato ritenuto, ove esistente, un atto amministrativo generale soggetto a pubblicazione e quindi già conoscibile; il numero dei posti vacanti, se non incorporato in un documento amministrativo formato, è stato ritenuto una mera informazione non ostensibile. Le spese della fase, quantificate in euro 500 oltre accessori, sono state poste solidalmente a carico del Ministero, del Cineca e dell'Università degli Studi di Torino.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di contestare nel giudizio principale il diniego o il differimento dell'accesso; l'istanza è stata esaminata con riguardo alla documentazione ancora richiesta e alla sua strumentalità rispetto all'impugnazione principale.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
L'accesso documentale riguarda documenti amministrativi formati o detenuti dalla pubblica amministrazione; una mera informazione numerica, non cristallizzata in un documento, non è autonomamente ostensibile.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo
Esclude l'accesso alle informazioni che non risultino incorporate in un documento amministrativo.
art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990
attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
Sottrae all'accesso gli atti endoprocedimentali e prodromici collegati all'emanazione di atti amministrativi generali; il limite opera anche per l'accesso difensivo.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L'accesso difensivo richiede una relazione di necessità con la tutela della situazione giuridica, dimostrabile anche in via presuntiva mediante l'utilità presumibile della conoscenza dei documenti; non è richiesta una probatio diabolica né la piena conoscenza preventiva del loro contenuto.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato nella domanda di condanna in forma specifica all'ammissione al corso, senza specifica decisione sostanziale in questa ordinanza sulla domanda principale.
Massime di principio
- L'accesso documentale deve riguardare documenti amministrativi specificamente individuati o individuabili; non può trasformarsi in una richiesta esplorativa di dati, informazioni o di un complesso indistinto di atti della cui esistenza, consistenza e contenuto non vi sia adeguata evidenza.
- Nel giudizio sull'accesso difensivo, il richiedente non è tenuto a dimostrare con certezza il contenuto e la necessità assoluta dei documenti, ma deve allegare almeno in via presuntiva l'utilità che la loro conoscenza può ragionevolmente apportare alla tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio.
- Gli atti endoprocedimentali e prodromici relativi all'emanazione di atti amministrativi generali rientrano nell'esclusione prevista dall'art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990, che opera anche quando l'accesso sia richiesto per finalità difensive.
- L'accesso documentale non può avere ad oggetto una mera informazione numerica o fattuale non incorporata in un documento amministrativo formato; l'amministrazione non è tenuta a elaborare o formare nuovi documenti per soddisfare la richiesta.
- Quando la documentazione tecnica dell'amministrazione conferma l'esistenza di elenchi digitali predeterminati, uniformi e utilizzati per la correzione delle prove, la matrice originaria dei quesiti e delle risposte corrette è un documento determinato e strumentale alla verifica della regolarità della procedura e deve essere ostesa, salvo che l'amministrazione dichiari formalmente l'inesistenza.
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