Sentenza n. 694/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale rilasciato in favore del ricorrente nel 2022, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Latina in data 25 marzo 2025 e notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, emesso il 25 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 15 aprile 2023 con visto per lavoro subordinato ottenuto nell’ambito della procedura dei flussi, aveva chiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione di essere convocato per definire la procedura di primo ingresso, dopo che il datore di lavoro originario si era reso indisponibile all’assunzione. A seguito di un precedente giudizio sul silenzio dell’amministrazione, la Prefettura lo convocava e comunicava un preavviso di revoca rilevando l’assenza della certificazione di idoneità alloggiativa e della comunicazione di ospitalità. Il ricorrente trasmetteva la documentazione disponibile. La revoca veniva tuttavia adottata affermando che il certificato di idoneità alloggiativa prodotto riguardava il genitore del ricorrente e non il ricorrente stesso, e che mancava la comunicazione di ospitalità. Con un unico motivo il ricorrente deduceva carenza di istruttoria e illogicità della motivazione, sostenendo che l’amministrazione non aveva considerato la comunicazione di ospitalità del genitore in suo favore e la documentazione comprovante la disponibilità dell’alloggio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Il giudice ha rilevato che l’amministrazione non aveva adeguatamente esaminato la documentazione prodotta in sede procedimentale: in particolare, la comunicazione di ospitalità del genitore del ricorrente, relativa al medesimo immobile e risalente al 31 luglio 2023. Ha inoltre considerato il successivo certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di Allumiere il 6 maggio 2025, quale ulteriore elemento attestante l’ospitalità del ricorrente presso il genitore. Poiché i requisiti ritenuti mancanti risultavano invece comprovati dalla documentazione in atti, il provvedimento è stato ritenuto viziato per carenza istruttoria e illogicità motivazionale. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in 1.500 euro, oltre accessori e rimborso delle spese documentate; il pagamento è stato disposto in favore dello Stato in ragione dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 286/1998
La decisione richiama la comunicazione di ospitalità prevista dalla disposizione quale elemento rilevante nella verifica della posizione abitativa dello straniero.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il pagamento delle spese liquidate a favore della parte ammessa al gratuito patrocinio deve essere effettuato a favore dello Stato.
art. 212 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Segreteria deve curare gli adempimenti per il recupero del contributo unificato prenotato a debito secondo le modalità previste.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato resta dovuto dalla parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese e anche se non costituita.
Massime di principio
- È viziato per carenza di istruttoria e illogicità della motivazione il provvedimento che revoca un titolo in materia di immigrazione per asserita mancanza di requisiti abitativi senza esaminare la documentazione prodotta dall’interessato nel procedimento.
- La circostanza che il certificato di idoneità alloggiativa sia intestato al soggetto che ospita lo straniero non esclude, di per sé, la prova del requisito abitativo dello straniero ospitato, quando risultino agli atti una comunicazione di ospitalità riferita al medesimo immobile e ulteriori attestazioni comunali coerenti.
- L’amministrazione, prima di revocare un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, deve valutare in modo completo e coerente tutti gli elementi documentali acquisiti, senza limitarsi a rilevare formalmente che il certificato di idoneità alloggiativa è intestato a una persona diversa dall’interessato.
- La mancata considerazione di documenti decisivi già acquisiti nel procedimento integra un difetto istruttorio idoneo a determinare l’annullamento del provvedimento, quando tali documenti siano potenzialmente idonei a dimostrare il possesso del requisito richiesto.
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