Cassazione Penale, Sentenza n. 481/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati impugnano l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova. Per Raccagni si denuncia che il giudice ha modificato senza consenso il programma di trattamento accettato dall'imputato: il programma prevedeva 4 ore settimanali di lavori di pubblica utilità il sabato, mentre il giudice ha fissato 600 ore in due anni, corrispondenti a circa 6 ore settimanali. Per entrambi si censura l'assenza di motivazione sulla durata della sospensione (fissata al massimo) e la mancata applicazione dei criteri dell'art. 168-bis e dell'art. 133 cod. pen. (valutazione di esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute, gravità del fatto e fattori favorevoli).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondato il motivo di Raccagni, accertando che il giudice ha aumentato la prestazione di pubblica utilità prevista nel programma accettato dall'imputato senza il suo consenso, violando il principio secondo cui il giudice può integrare o modificare il programma ma non può imporre prescrizioni più gravose senza consenso. Per Arpini ha constatato analoga omissione motivazionale nella fissazione della durata massima. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Cremona per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.
La richiesta di sospensione con messa alla prova deve essere corredata da un programma di trattamento o dalla richiesta di sua elaborazione; il giudice valuta il programma presentato.
art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.
La sospensione con messa alla prova è disposta se il giudice, sulla base dei parametri dell'art. 133 c.p., ritiene idoneo il programma e che l'imputato si asterrà da nuovi reati.
art. 168-bis, terzo comma, cod. pen.
La messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, da svolgere senza pregiudicare lavoro, studio, famiglia e salute; durata giornaliera max 8 ore; il giudice deve tener conto di professionalità e attitudini nella individuazione della prestazione.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e, per analogia e indicazione giurisprudenziale, i parametri da considerare nella congruità della durata e intensità del lavoro di pubblica utilità (gravità del fatto, condizioni personali, esigenze di lavoro/studio/famiglia/salute, fattori favorevoli).
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla natura di nullità quando il giudice modifica il programma senza osservare i requisiti di legge; la giurisprudenza collega simili violazioni alle nullità a regime intermedio previste da questa norma.
Massime di principio
- Il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento elaborato dall'UEPE solo nei limiti e non può imporre prescrizioni più gravose senza il consenso dell'imputato.
- Se il programma presentato dall'imputato/UEPE indica la durata e l'intensità del lavoro di pubblica utilità, il provvedimento del giudice può limitarsi a richiamarne la congruità; se il programma non specifica tali elementi, il giudice deve motivare la scelta della durata e dell'intensità applicando i criteri dell'art. 133 c.p.
- La determinazione della durata della sospensione con messa alla prova non può essere fissata al massimo senza adeguata motivazione che consideri gravità del fatto, esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute e fattori personali favorevoli.
- La violazione del consenso dell'imputato o l'omessa motivazione sui tempi/intesità della prestazione di pubblica utilità può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo esame.
- In situazioni analoghe è opportuno che difesa e UEPE documentino chiaramente nel programma la durata e le modalità della prestazione per evitare cambiamenti non concordati e facilitare il richiamo di congruità da parte del giudice.
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