Cassazione Civile, Ordinanza n. 00237/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due proprietari di fondi siti in Bagnara Calabra volta ad ottenere l’arretramento e la demolizione di una costruzione edificata dal vicino, assumendo la violazione delle distanze tra pareti finestrate. Il nodo centrale era stabilire se tra i fondi vi fosse una stradella di natura privata, idonea a far operare le norme codicistiche sulle distanze, oppure una via/spazio pubblico o demaniale, che esclude l’applicazione di tali distanze ai sensi dell’art. 879, comma 2, c.c. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d’appello per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., nonché degli artt. 872, 873, 979 e 2728 c.c. e dell’art. 22 della l. n. 2248 del 1865, sostenendo che gli elementi documentali e testimoniali valorizzati nel ricorso dimostrassero la natura privata della strada interposta, anche in base a un contratto di acquisto e a una deposizione testimoniale sull’uso della stradella da parte dei soli inquilini degli immobili prospicienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato, da un lato, che sotto il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non è più denunciabile il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, salvo i casi estremi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile; dall’altro, ha affermato che, in tema di distanze tra costruzioni, il fatto impeditivo costituito dall’esistenza di una via pubblica deve essere provato da chi costruisce senza rispettare la distanza, ma che per configurare una via pubblica occorre l’appartenenza del suolo a un ente territoriale e la destinazione al pubblico servizio. La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito che aveva applicato la presunzione di demanialità dell’art. 22 della l. n. 2248 del 1865, all. F, reputando non decisiva la mancata inclusione della strada negli elenchi comunali e non idonei i rilievi del ricorso a scalfire l’apprezzamento di fatto del giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato; è stato inoltre disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più configurabili insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti.
art. 879, comma 2, c.c.
L’esistenza di una piazza o via pubblica costituisce fatto impeditivo dell’applicazione delle norme sulle distanze tra costruzioni.
art. 872 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle distanze legali, ma ritenuto non violato alla luce della natura pubblica/demaniale della stradella.
art. 873 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle distanze legali tra costruzioni.
art. 979 c.c.
Richiamato dai ricorrenti, senza che dalla decisione emerga una specifica applicazione autonoma.
art. 2728 c.c.
La presunzione di demanialità opera come presunzione relativa e sposta l’onere della prova contraria sulla parte che la contesta.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte rileva che si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile nei limiti dedotti.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in censura motivazionale; la Corte esclude un vizio tale da integrare nullità della sentenza.
art. 22 della l. n. 2248 del 1865, all. F
La Corte applica la presunzione iuris tantum di demanialità per le piazze, gli spazi e i vicoli adiacenti alle strade comunali o aperti su suolo pubblico, con prova contraria ammessa solo nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il fatto storico decisivo e i relativi atti/documenti; la mancanza di tale indicazione incide sull’ammissibilità/fondatezza del motivo.
Massime di principio
- In materia di distanze legali tra costruzioni, l’esistenza di una via o piazza pubblica costituisce fatto impeditivo della pretesa di arretramento, ma la nozione di via pubblica richiede non solo l’uso al transito, bensì l’appartenenza del bene a un ente territoriale e la sua destinazione al pubblico servizio.
- La presunzione di demanialità prevista per determinati spazi adiacenti alle strade comunali opera in modo relativo: chi intende avvalersene è dispensato dalla prova dell’esatto titolo pubblico, ma la controparte può vincerla con prova contraria idonea a dimostrare la natura privata dell’area.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione; è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, ovvero anomalie motivazionali estreme.
- Il ricorso per cassazione che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico e il relativo supporto processuale; la mera riproposizione di elementi istruttori già valutati dal giudice di merito non è sufficiente a fondare il vizio.
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