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Sentenza

Sentenza n. 2045/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2769/2023 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2022/23, condannando l’amministrazione al pagamento complessivo di 1.500 euro. L’amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Il ricorrente ha inoltre chiesto il pagamento degli interessi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine per l’adempimento spontaneo. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per provvedere su istanza di parte. Il commissario opera senza compenso, poiché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente la disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001. È stata invece respinta la richiesta di interessi, poiché il titolo esecutivo non li aveva riconosciuti e in ragione della natura del credito. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che i ritardi nell’esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di verificare l’inottemperanza al giudicato e di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi, decorrente dalla notificazione del titolo, integra nel caso concreto uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nominato nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina contenuta nell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Fondano la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, legittimano il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento spontaneo e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
  • La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere interessi non attribuiti dal titolo esecutivo azionato, né estendere autonomamente l’oggetto della condanna oltre quanto definitivamente stabilito nel giudicato.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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