Cassazione Civile, Ordinanza n. 00611/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dirigente in quiescenza, già iscritto a un fondo pensione integrativo aziendale poi confluito in altro fondo, aveva chiesto il rimborso IRPEF della differenza tra quanto trattenuto dal sostituto d'imposta con aliquota del 33,45% sulle somme erogate in capitale e quanto, a suo dire, sarebbe stato dovuto applicando l'aliquota del 12,5% prevista per i redditi di capitale. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza, il contribuente lo aveva impugnato. Dopo un primo accoglimento in merito, la controversia era stata riassunta in sede di rinvio, dove la CTR aveva ritenuto legittimo il diniego tacito di rimborso. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione di numerose disposizioni tributarie e civilistiche, sostenendo che la prestazione dovesse beneficiare del trattamento fiscale agevolato del rendimento; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio avesse erroneamente reputato non sufficiente la documentazione prodotta per provare l'effettivo rendimento netto imputabile alla gestione di mercato del fondo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha ribadito che la ritenuta del 12,5% si applica soltanto alle somme che derivano dall'effettivo rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, mentre non è sufficiente un generico richiamo a documentazione del fondo o del datore di lavoro priva di specifici elementi idonei a dimostrare tale natura del rendimento. Nel caso concreto, il giudice di rinvio aveva correttamente accertato che la documentazione prodotta dal contribuente non provava l'esistenza e l'ammontare del rendimento agevolabile e che, pertanto, non era stato assolto l'onere della prova sui fatti costitutivi del diritto al rimborso. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di legittimità, oltre agli adempimenti conseguenti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 legge 23 ottobre 1992, n. 421
Richiamato dal ricorrente come norma di delega nel quadro della disciplina fiscale delle prestazioni previdenziali complementari.
art. 6, comma 1, legge 26 settembre 1985, n. 482
Prevista la ritenuta del 12,5% sulle somme derivanti dal rendimento dei fondi; la Corte ribadisce che l'agevolazione riguarda solo il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato.
art. 1 e art. 14-bis d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Richiamati per la disciplina delle forme pensionistiche complementari e del relativo trattamento fiscale.
art. 41, comma 1, lett. g-quater d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma fiscale richiamata nel motivo, nel sistema di qualificazione dei redditi connessi alla previdenza complementare.
art. 42, comma 4 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della tassazione agevolata alle somme percepite.
art. 70, comma 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel primo motivo insieme alle altre norme fiscali di settore.
art. 11, comma 3, legge 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato come disposizione integrativa del regime fiscale delle prestazioni pensionistiche.
art. 1, comma 5 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiamato come interpretazione autentica della disciplina applicabile alle prestazioni in capitale.
art. 4, comma 2, legge 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme invocate a sostegno della pretesa tributaria.
art. 5 legge 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto normativo.
art. 1882 c.c.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nel ragionamento svolto.
art. 2117 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla natura dei fondi e delle prestazioni previdenziali.
art. 2697, commi 1 e 2, c.c.
La Corte valorizza il principio dell'onere della prova in capo al contribuente, attore sostanziale, circa i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
art. 2, comma 1, codice delle assicurazioni private
Richiamato nel primo motivo, ma non risulta decisivo nella ratio della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge proposta dal ricorrente.
art. 115 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo per contestare la valutazione della prova documentale.
art. 116 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo per censurare la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità processuale proposta dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- La ritenuta del 12,5% sulle prestazioni erogate da un fondo pensione complementare si applica solo alle somme che rappresentano l'effettivo rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, non alle somme determinate con mere riserve matematiche o criteri tecnico-attuariali.
- Chi chiede il rimborso dell'imposta trattenuta su prestazioni previdenziali complementari deve provare, quale fatto costitutivo del diritto, la natura agevolabile delle somme richieste, dimostrando l'esistenza e l'ammontare del rendimento imponibile con aliquota ridotta.
- La documentazione generica rilasciata dal fondo o dal datore di lavoro, se priva di riferimenti specifici all'effettivo impiego del capitale sul mercato e al rendimento conseguito, non è sufficiente a fondare il diritto al rimborso.
- Il giudice di merito, quando applica i principi sul trattamento fiscale dei fondi pensione complementari, deve verificare in concreto la natura delle somme erogate distinguendo tra capitale accantonato e rendimento effettivo; tale accertamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione e corretto governo delle regole probatorie.
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