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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34645/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per l'omicidio di Gaetano Zappulla (commesso il 3/9/2002). Hanno proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e contraddittorietà circa la valutazione delle prove, sostenendo che la Corte d'appello ha esaltato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e svalutato i testimoni oculari; (2) contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori rispetto ai testimoni oculari (in particolare divergenti indicazioni su altezza dell'esecutore, modello dello scooter e arma, e presunta unicità della fonte informativa); (3) violazione di legge rispetto alla qualificazione del fatto con premeditazione e con l'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen., censurando l'insufficienza degli elementi per ritenere la premeditazione e la finalità di agevolare il clan Bottaro/Attanasio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano svolto un'esaustiva analisi delle dichiarazioni e degli elementi di riscontro, motivando coerentemente le ragioni della preferenza per le propalazioni dei collaboratori di giustizia e spiegando perché le discrepanze dei testimoni oculari (altezza, modello scooter, colore casco, mano con cui impugnava la pistola) siano marginali e riconducibili alla natura fulminea e emotiva dell'evento. La Corte ha confermato l'attendibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva dei collaboratori, valorizzando riscontri esterni (collegamenti tra narrazioni, riferimenti ad arma già usata in fatto precedente, confessioni stragiudiziali ecc.). Sul punto della premeditazione, la Cassazione ha condiviso la valutazione di merito che ha ravvisato pianificazione, appostamenti e preparazione degli strumenti. Quanto all'aggravante mafiosa, la Corte ha ritenuto provata la finalità di agevolare il sodalizio alla luce delle dichiarazioni collaborative che collegano l'episodio alla logica di vendetta del clan Bottaro/Attanasio; la circostanza che l'inquadramento associativo sia stato poi accertato successivamente non ha inficiato la valutazione. In sintesi, gli elementi considerati dalla Corte d'appello sono stati ritenuti sufficienti e logicamente motivati per confermare la condanna a 30 anni e le aggravanti.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che incrimina l'omicidio; la sentenza impugnata applica tale fattispecie per la morte di Gaetano Zappulla.

  • art. 577 cod. pen.

    Richiamato quale riferimento normativo nell'impianto contestatorio relativo all'omicidio e alle sue aggravazioni contestate in primo grado e confermate in appello.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante relativa all'utilizzo di modalità mafiose o alla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto provata la finalità di agevolare il clan Bottaro/Attanasio sulla base delle dichiarazioni collaborative e del quadro fattuale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per motivazione contraddittoria o manifesta illogicità: la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità (controllo sull'iter argomentativo e non sulla rivalutazione di merito), riconoscendo che i giudici di merito hanno adeguatamente risposto alle censure.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla censura di violazione di legge sugli artt. 577 e 416-bis.1; la Corte ha valutato corretta l'applicazione delle norme penali considerate.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione probatoria delle dichiarazioni; la Corte ha richiamato i criteri per valutare credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca e i riscontri oggettivi necessari per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Autorizza l'enunciazione congiunta di motivi sovrapponibili; utilizzato in sede di trattazione dei ricorsi simili dei due imputati.

  • L. n. 46/2006, art. 8 (modifica art. 606 c.p.p.)

    Richiamata in relazione al nuovo perimetro del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione (possibilità di dedurre travisamento della prova ma non di rinnovare la valutazione del fatto).

Massime di principio

  • La Cassazione non riconsidera il merito delle valutazioni probatorie: il sindacato è limitato a verificare se i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi, risposto alle deduzioni delle parti e applicato correttamente la logica motivazionale; per ottenere accoglimento occorre dimostrare una carenza motivazionale palese o un travisamento della prova (prove inesistenti o diversamente acquisite).
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere decisive se si valutano unitariamente credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontrabilità oggettiva; divergenze su dettagli secondari non invalidano la convergenza sul nucleo essenziale della ricostruzione.
  • Le discrepanze tra testimoni oculari su dettagli (altezza, colore casco, modello veicolo, mano con cui è impugnata l'arma) possono essere plausibilmente spiegate dalla brevità e dal turbamento dell'evento e non sono necessariamente idonee a travolgere una convergenza accusatoria sorretta da riscontri esterni.
  • La premeditazione richiede elementi che dimostrino non soltanto un apprestamento di mezzi, ma una deliberazione coltivata nel tempo: appostamenti, sopralluoghi, scelta dell'arma e organizzazione logistica possono costituire indizi utili a fondarla se valutati nel loro insieme.
  • L'aggravante mafiosa può essere riconosciuta sia quando il delitto è concretamente finalizzato ad avvantaggiare il sodalizio sia quando sono utilizzate modalità tipiche e intimidatorie riconducibili alla criminalità organizzata; non è indispensabile che l'appartenenza al clan fosse cronologicamente anteriore all'evento, purché il nesso finalistico o le modalità mafiose emergano dal contesto probatorio.
  • La confessione stragiudiziale ha valore probatorio se genuina e coerente, e se trova riscontri nel restante materiale probatorio; la sua presenza può rafforzare la credibilità delle chiamate in correità.

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