Cassazione Penale, Sentenza n. 00222/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p. per l'applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a più sentenze di condanna emesse tra il 1994 e il 2018. Ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente lo stato di tossicodipendenza e la ludopatia del condannato, ritenuti elementi 'collanti' delle diverse condotte; (2) violazione di legge e travisamento della prova in quanto i reati - in parte commessi in arco temporale ristretto e in stretta contiguità esecutiva, nonché per la presunta prosecuzione della medesima attività criminale anche dopo successivi arresti - avrebbero dovuto qualificarsi come continuazione in quanto espressione di un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la mancata considerazione esaustiva dello stato di tossicodipendenza e della ludopatia abbia inciso sul giudizio: la documentazione allegata riguardava solo periodi anteriori (tossicodipendenza riferita ai reati 1994-2000) e la Corte distrettuale ha fornito motivazione logica e sufficientemente argomentata fondandosi su elementi più pregnanti (rilevanti distanze temporali tra i reati, eterogeneità delle fattispecie e assenza di collegamenti idonei a dimostrare un disegno unitario). Ha inoltre richiamato il principio secondo cui lo stato di tossicodipendenza è rilevante ai fini della continuazione solo se specificamente connesso ai reati interessati e documentato con deduzioni concrete. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere sostanzialmente un'impugnazione di merito e una diversa rilettura dei fatti accertati in sede cognitiva, materia non sindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza
L'art. 671 c.p.p. inserisce lo stato di tossicodipendenza tra gli elementi indiziari da valutare per la continuazione; tuttavia la sua rilevanza è subordinata alla specifica connessione tra quella condizione e i reati per i quali si chiede l'unificazione.
art. 81 cod. pen. (secondo comma)
Norma richiamata dal ricorrente per ottenere l'unificazione/applicazione della disciplina della continuazione tra più condanne, come parametro sostanziale per valutare l'esistenza di un disegno criminoso unitario.
Legge 21 febbraio 2006, n. 49 (modifica art. 671 c.p.p.)
La modifica ha introdotto/ribadito la necessità di considerare lo stato di tossicodipendenza tra gli elementi per l'applicazione della continuazione; la giurisprudenza però richiede che tale stato sia dedotto e provato in modo specifico e collegato ai reati contestati.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 1, n. 4094/2019; Sez. 1, n. 50716/2014; Sez. 2, n. 22493/2019)
I precedenti richiamati precisano che lo stato di tossicodipendenza rileva in sede di esecuzione solo se prospettato con specificità e concretezza e che l'omessa considerazione di circostanze specificamente dedotte e documentate può integrare vizio di motivazione; tuttavia non giustifica di per sé il riconoscimento della continuazione quando manchino altri elementi concreti di unità del disegno criminoso.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare l'unicità del disegno criminoso mediante elementi concreti (programmazione unitaria, collegamenti operativi, contiguità esecutiva), non bastano affermazioni generiche.
- Lo stato di tossicodipendenza o altre condizioni personali rilevano soltanto se specificamente dedotte, documentate e collegate in modo concreto ai reati per i quali si chiede la continuazione.
- Distanze temporali rilevanti tra reati e eterogeneità delle fattispecie (diversi tipi di illecito, contesti e soggetti coinvolti) ostano al riconoscimento della continuazione salvo prova convincente del progetto unitario.
- La Cassazione non procede a riesame del merito: i motivi che implichino valutazioni fattuali alternative o una diversa lettura delle sentenze di merito sono inammissibili.
- L'omessa valutazione di circostanze rilevanti può essere vizio di motivazione, ma solo se quelle circostanze erano state specificamente dedotte e documentate e avrebbero potuto alterare il giudizio; altrimenti la motivazione basata su altri elementi pregnanti può rimanere adeguata.
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