Cassazione Penale, Ordinanza n. 07772/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità è rimasta ferma, con conferma della condanna pronunciata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la decisione del Tribunale di Parma, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta ai sensi degli artt. 216, comma 1, e 223, comma 1, del R.D. 267/1942. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, sostenendo l'innocenza dell'imputato e la non valenza distrattiva del mancato ritrovamento dei beni societari. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico e meramente reiterativo delle censure già svolte in appello, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, R.D. 267/1942
Individua la fattispecie di bancarotta fraudolenta posta a base dell'affermazione di responsabilità confermata nei gradi di merito.
art. 223, comma 1, R.D. 267/1942
Norma richiamata in concorso con l'art. 216, comma 1, per la punibilità della condotta nell'ambito della procedura concorsuale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente reiterare le doglianze già dedotte in appello: occorre formulare una critica specifica, puntuale e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo che si limita ad affermare in modo apodittico l'innocenza dell'imputato, senza confrontarsi con le argomentazioni decisive della decisione di merito, è inammissibile per genericità.
- In materia di bancarotta, il mancato rinvenimento dei beni societari può essere valorizzato come elemento indiziario della distrazione, e la mera contestazione astratta della sua rilevanza non è sufficiente a scardinare la motivazione di merito se non accompagnata da una confutazione concreta degli elementi probatori.
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