Cassazione Penale, Sentenza n. 2611/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/10/2024 che ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, in accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero. Il ricorrente ha contestato la sostituzione per violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. (in particolare comma 2-bis), rilevando che, all'esito del giudizio di primo grado celebrato con rito abbreviato, l'imputato era stato condannato a 3 anni di reclusione e che si trova ristretto in un'abitazione diversa da quella in cui era stato inizialmente tratto in arresto. Si è poi sottolineata l'idoneità del domicilio e l'osservanza scrupolosa delle prescrizioni durante il periodo degli arresti domiciliari (circa sei mesi), fattori che, secondo la difesa, escluderebbero la necessità della misura carceraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha motivato che il limite fissato dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. (impossibilità di applicare la custodia cautelare in carcere se, all'esito del giudizio, la pena detentiva non sarà superiore a tre anni) opera non solo in fase genetica ma anche durante l'esecuzione della misura e quando sopravvenga una sentenza di condanna (anche non definitiva) che fissi la pena entro tale limite. Nel caso di specie la sentenza di primo grado (pronunciata lo stesso giorno del deposito dell'ordinanza impugnata) ha inflitto la pena di 3 anni; non ricorrevano le eccezioni previste (trasgressione delle prescrizioni, reati contemplati dal comma 3 dell'art. 275 o inidoneità di altre misure), pertanto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere non poteva essere disposta. Decisione annullata.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
comma 2, comma 2-bis e comma 3
Il comma 2-bis stabilisce il limite che impedisce l'applicazione della custodia cautelare in carcere quando, all'esito del giudizio, la pena detentiva non sarà superiore a tre anni. La Corte interpreta tale limite come regola di proporzionalita' operante anche in fase di esecuzione e quando interviene una sentenza (anche non definitiva); le eccezioni sono tassative (trasgressione delle prescrizioni, reati elencati dal comma 3 o inidoneita' delle altre misure).
art. 73 e art. 80 d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 4 e art. 80, comma 2
Indicano il tipo di reato contestato (coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti). La Corte osserva che il reato contestato non rientra fra quelli che, secondo l'art. 275, comma 3, giustificherebbero comunque la custodia in carcere nonostante il limite dei tre anni.
art. 280, comma 3 e art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen.
Norme richiamate in merito alle conseguenze della trasgressione delle prescrizioni imposte con misure cautelari; nel caso di specie il tribunale non ha motivato la custodia in carcere sulla base di trasgressioni, quindi queste disposizioni non giustificano l'eccezione al limite dei tre anni.
Orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione
es. Sez. 1, n. 5949/2022; Sez. 5, n. 8231/2021; Sez. 4, n. 31430/2021; altre pronunce citate
La Corte aderisce all'orientamento secondo cui il limite dei tre anni previsto dall'art. 275, comma 2-bis, costituisce una regola di valutazione della proporzionalita' applicabile anche durante l'esecuzione della misura cautelare e quando sopravviene una condanna non definitiva entro tale soglia.
Massime di principio
- Il limite di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. (pena detentiva non superiore a 3 anni) impedisce di applicare o mantenere la custodia cautelare in carcere quando sopravviene una condanna entro tale soglia, anche se non definitiva.
- La regola dei 3 anni opera non solo nella fase di adozione della misura cautelare, ma anche in corso di esecuzione e quando l'esecuzione e' sospesa (ad es. appello cautelare), pertanto la comparsa del dispositivo di condanna a 3 anni impone la revoca/annullamento della custodia in carcere salvo le eccezioni tassative.
- Le eccezioni al divieto (trasgressione delle prescrizioni, reati specifici indicati dal comma 3, inidoneita' delle misure alternative) devono essere chiaramente comprovate e motivate; in loro assenza prevale la tutela della proporzionalita'.
- Per la difesa e' strategico documentare tempestivamente la sentenza/il dispositivo di condanna (anche se non definitivo) e l'idoneita' del domicilio e l'osservanza delle prescrizioni, per ottenere la sostituzione della misura carceraria con misure meno afflittive.
- Nel valutare la custodia cautelare il giudice deve bilanciare gravita' del reato e pena prevedibile con le esigenze cautelari: la mera gravita' astratta del fatto non supera automaticamente il limite di proporzionalita' imposto dall'art. 275, comma 2-bis.
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