Cassazione Penale, Sentenza n. 2040/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 19/06/2019 al 22/10/2020. L'ordinanza di merito aveva negato la riparazione ritenendo sussistente la colpa grave ex art. 314, comma 1 c.p.p., poiché il Casamonica, gravato da precedenti specifici, aveva tenuto una condotta 'ambigua' nella vicenda di locazione dell'immobile, aveva percepito anticipi in contanti e aveva reso dichiarazioni mendaci in sede di interrogatorio, contribuendo così ad ingenerare l'intervento cautelare. Il ricorrente contestava la valutazione sostenendo di non aver conosciuto la vittima, che le trattative erano state curate dalla figlia e che le sue dichiarazioni non avevano sviato le indagini, lamentando inoltre la mancata motivazione circa il nesso di causalità tra la condotta e l'adozione/mantenimento della custodia cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha dichiarato che la Corte d'appello aveva correttamente rilevato elementi configuranti colpa grave (possesso di immobili privi di requisiti, richieste di anticipi in contanti, dichiarazioni contraddittorie e documentazione e tabulati a supporto), ma ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza motivazionale riguardo al nesso causale tra la condotta ritenuta gravemente colposa e l'adozione e il mantenimento della misura cautelare. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio, con regolazione delle spese di legittimità demandata al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che esclude il diritto alla riparazione quando la detenzione sia imputabile all'imputato per colpa grave; la Corte di merito ha ritenuto applicabile la causa ostativa sulla base di comportamenti processuali ed extraprocessuali del ricorrente
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per le censure introdotte in cassazione contro l'ordinanza di riparazione
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
Riforma richiamata nella vicenda per precisare che il mendacio in sede di interrogatorio può rilevare ai fini dell'accertamento della colpa grave, non essendo assimilabile al diritto al silenzio ex art. 63 c.p.p.
art. 63, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamata per distinguere il comportamento mendace dall'esercizio del diritto al silenzio o alla reticenza nella difesa; il falso in interrogatorio non è equiparato alla legittima scelta difensiva
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma ex ante delle risultanze per stabilire non se esista un reato, ma se la condotta dell'imputato abbia contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse che ha condotto alla detenzione
- La mera constatazione di comportamenti processuali o extraprocessuali gravemente colposi non è sufficiente: la decisione deve motivare il nesso di causalità o la sinergia tra tali comportamenti e l'adozione/mantenimento della misura cautelare
- Le dichiarazioni mendaci rese in sede di interrogatorio possono assumere rilievo ai fini dell'esclusione della riparazione e non sono assimilabili all'esercizio del diritto al silenzio
- Comportamenti extraprocessuali (es. gestione di immobili privi dei requisiti, percezione di anticipi in contanti, condotte che producono elementi documentali e tabulati) possono concorrere a giustificare l'apparenza di fondatezza degli indizi, purché il giudice dimostri come abbiano influito sull'adozione della misura
- L'omessa o generica motivazione sul nesso causale tra la condotta ostativa e la misura cautelare comporta l'annullamento del provvedimento di diniego della riparazione e il rinvio per un nuovo esame
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