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Ordinanza

Ordinanza n. 3898/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di irricevibilità e improcedibilità della SCIA prot. n.17807891001-13062026-1320 del 15 giugno 2026, a firma del Responsabile del Procedimento Tiziana Mangiapelo e del Dirigente Tecnico dell'Area 3 «Assetto del Territorio – Attività Produttive» Arch. Pietro Tomei, comunicato alla ricorrente in pari data, con cui il Comune di Ardea ha dichiarato irricevibile la SCIA per apertura di esercizio di vicinato nel settore alimentare (pescheria) e disposto il divieto di prosecuzione dell'attività, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa l'archiviazione della pratica.

Giustizia amministrativa202606954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito, ritenendo che la questione presenti profili meritevoli dell'approfondimento proprio della fase di merito. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la fissazione della discussione del ricorso alla pubblica udienza del 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di irricevibilità e improcedibilità della SCIA per apertura di esercizio di vicinato alimentare e divieto di prosecuzione dell'attività

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente, già titolare di un'unità locale presso un centro commerciale e avente in precedenza presentato una SCIA per subingresso nell'attività di pescheria, ha impugnato il successivo provvedimento comunale del 15 giugno 2026 relativo alla SCIA autonoma presentata il 13 giugno 2026 per l'apertura di un esercizio di vicinato alimentare. Il Comune ha ritenuto la SCIA irricevibile e improcedibile, sostenendo, da un lato, che ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge regionale Lazio n. 22/2019 la SCIA per affidamento di reparto dovesse essere presentata dalla società titolare dell'autorizzazione della media struttura e, dall'altro, che l'inserimento di un esercizio di vicinato all'interno della media struttura avrebbe determinato la realizzazione di un centro commerciale non autorizzato, in violazione dell'art. 15, comma 1, lett. n), della medesima legge regionale. La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto e la sospensione cautelare della sua efficacia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    la questione presenta profili che richiedono l’approfondimento tipico della fase di merito, anche ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.

    Consente al giudice cautelare, quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, di fissare direttamente la discussione del ricorso nel merito.

  • art. 30, comma 5, L.R. Lazio 22/2019

    la SCIA per affidamento di reparto doveva essere presentata da Sodifor e non da Gusto

    È richiamato dal Comune quale fondamento della tesi secondo cui la segnalazione per l'affidamento del reparto avrebbe dovuto essere presentata dal titolare dell'autorizzazione della media struttura.

  • art. 15, comma 1, lett. n), L.R. Lazio 22/2019

    l'inserimento di un esercizio di vicinato all'interno di una media struttura realizzerebbe un “Centro Commerciale” non autorizzato

    È richiamato dal Comune quale base normativa del divieto, in relazione alla pretesa realizzazione di un centro commerciale non autorizzato.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare riguarda una disciplina commerciale complessa e la soluzione dipende dall'interpretazione coordinata delle disposizioni regionali sull'affidamento di reparto, sulle SCIA autonome e sulla configurazione dei centri commerciali, il giudice può ritenere necessario l'approfondimento della fase di merito e fissare direttamente la pubblica udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione definitiva sulla legittimità del provvedimento impugnato né equivale, di per sé, all'accoglimento o al rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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