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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06892/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’esecuzione per rilascio di un immobile sito in Roma fondata su titolo stragiudiziale notarile (contratto di locazione traslativa c.d. "rent to buy") e su atto di precetto notificato per il rilascio dell’immobile e per il pagamento di canoni pretesamente maturati. La società intimata ha proposto una prima opposizione contestando il difetto di titolo esecutivo e la mancanza di certezza e liquidità delle somme richieste; poi, dopo il secondo accesso dell’ufficiale giudiziario, ha proposto una ulteriore opposizione. Il Tribunale ha accolto la prima opposizione ritenendo che il titolo fosse inidoneo a fondare l’esecuzione per rilascio perché l’azione esecutiva era stata intrapresa per il mancato pagamento dei canoni e non per lo spirare del termine finale del negozio; ha dichiarato inammissibile la seconda opposizione. La società esecutante ha ricorso per cassazione con tre motivi: (1) errata qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi invece che come opposizione all’esecuzione, poiché il nucleo della doglianza riguardava l’inesistenza/idoneità del titolo e quindi l’an dell’esecuzione; (2) violazione delle norme sull’opposizione all’esecuzione e sul giudice competente, sostenendo che, essendo già iniziata l’esecuzione con la notifica del preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c., l’opposizione doveva essere proposta al giudice dell’esecuzione con la necessaria fase sommaria, senza poter essere introdotta con citazione davanti al giudice del merito; (3) violazione delle norme sul titolo esecutivo e sulla clausola risolutiva espressa, sostenendo che l’atto notarile con clausola ex art. 1456 c.c. era idoneo anche a fondare l’esecuzione per rilascio, poiché la risoluzione si produceva per mera dichiarazione del creditore e la prova dell’imputabilità dell’inadempimento gravava sull’opponente.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione applicando il principio dell’apparenza, poiché dalla sentenza impugnata risultava, almeno in modo ambiguo, la qualificazione dell’opposizione in termini non univoci. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur riconoscendo che il Tribunale aveva errato nella qualificazione dell’opposizione, tale errore non aveva rilevanza pratica alla luce della decisione finale. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che, nell’esecuzione per rilascio, una volta notificato il preavviso di rilascio, l’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione deve essere proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione e deve svolgersi in due fasi, sommaria e di merito; ha precisato che non assume rilievo la mancata formazione di un fascicolo dell’esecuzione, perché l’esecuzione pende comunque e il modello legale è inderogabile. Ha assorbito il terzo motivo. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la Corte ha deciso nel merito dichiarando improponibile l’opposizione del 28 luglio 2021, con condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società esecutante.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso per cassazione avverso la decisione che, per la qualificazione data dal giudice, è stata trattata come non appellabile; opera il principio dell’apparenza per individuare il mezzo di impugnazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate nel primo motivo per contestare l’errata qualificazione della domanda

  • art. 115 c.p.c.

    citato nel primo motivo tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 117 c.p.c.

    non citato; nessuna interpretazione determinabile

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa produce l’effetto risolutivo per effetto della dichiarazione della parte, senza necessità di provare la gravità dell’inadempimento

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato in relazione all’idoneità del titolo esecutivo a fondare l’esecuzione per rilascio

  • art. 605 c.p.c.

    norma che disciplina l’esecuzione per consegna o rilascio, nel cui ambito la Corte colloca il caso concreto

  • art. 608 c.p.c.

    la notifica dell’avviso/preavviso di rilascio segna l’inizio dell’esecuzione per rilascio e rileva per la disciplina dell’opposizione successiva

  • art. 610 c.p.c.

    richiamato per affermare che, nell’esecuzione per rilascio, il giudice interviene anche prima del deposito degli atti solo per superare difficoltà nell’esecuzione

  • art. 615 c.p.c.

    l’opposizione all’esecuzione, quando proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, va introdotta davanti al giudice dell’esecuzione con ricorso e secondo il modello bifasico

  • art. 616 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sul regime delle opposizioni esecutive

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per la qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione ai poteri del giudice dell’esecuzione nelle opposizioni

  • art. 618-bis c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di opposizione e fase dinanzi al giudice dell’esecuzione

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive proposte dopo l’inizio dell’esecuzione, il modello legale è necessariamente bifasico: prima la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, poi, se introdotta, la fase di merito davanti al giudice competente; la fase sommaria non può essere omessa.
  • Nell’esecuzione per consegna o rilascio, l’inizio dell’esecuzione coincide con la notifica dell’avviso di rilascio di cui all’art. 608 c.p.c.; da tale momento, eventuali opposizioni devono essere introdotte con ricorso rivolto al giudice dell’esecuzione, anche se il fascicolo non sia ancora materialmente formato.
  • La mancata formazione del fascicolo dell’esecuzione non legittima l’introduzione dell’opposizione con atto di citazione davanti al giudice del merito, poiché l’esecuzione pende comunque e l’atto va comunque indirizzato al giudice dell’esecuzione.
  • L’inosservanza del modello legale di introduzione dell’opposizione esecutiva determina nullità dell’atto e improponibilità della domanda di merito, se la nullità non sia sanata.
  • Ai fini della qualificazione dell’impugnazione, il principio dell’apparenza può prevalere quando la forma o la qualificazione data dal giudice al provvedimento ingenerino un affidamento incolpevole sulla via di gravame esperibile.
  • La clausola risolutiva espressa consente la risoluzione del contratto per effetto della dichiarazione della parte interessata, senza necessità di provare la gravità dell’inadempimento, ma ciò non esonera dal rispetto dei requisiti processuali per l’esecuzione forzata e per le relative opposizioni.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoConsegna o rilascioContratto preliminare
RamiEsecuzioniContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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