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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03016/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha modificato il dispositivo della precedente ordinanza, aggiungendo dopo la condanna alle spese le parole "con attribuzione all'avv. Patrizio Parziale, antistatario". È stato inoltre disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Il provvedimento non ha rimesso in discussione il rigetto del ricorso principale, ma ha solo corretto la statuizione sulle spese.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il provvedimento riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione n. 2585/2025. In quell'ordinanza il ricorso della società contribuente era stato rigettato e la stessa era stata condannata alle spese di legittimità, ma nel dispositivo era stata omessa, per errore materiale, l'attribuzione delle spese all'avvocato della controricorrente che aveva dichiarato di essere antistatario. È stata quindi proposta istanza di correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., fondata sulla circostanza risultante dagli atti che il difensore aveva formulato la dichiarazione di antistatietà e la richiesta di attribuzione delle spese. La Corte ha ritenuto sussistente l'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo con la clausola di attribuzione all'avvocato antistatario.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, quando l'errore risulta dagli atti e la correzione si risolve in un'integrazione del dispositivo priva di contenuto decisorio nuovo.

  • art. 288, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla correzione del provvedimento.

  • art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la trasmissione e gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La dichiarazione di antistatietà del difensore era stata resa nella memoria depositata nel procedimento di legittimità definito con la precedente ordinanza.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di una sentenza o ordinanza può essere corretto quando risulti dagli atti in modo univoco e la correzione non comporti una nuova valutazione di merito.
  • La dichiarazione del difensore di essere antistatario, se ritualmente resa e documentata negli atti, impone che nel provvedimento di condanna alle spese sia inserita la clausola di attribuzione in suo favore.
  • Il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. ha natura meramente emendativa e non consente di alterare il contenuto decisorio della pronuncia originaria, ma solo di rettificarne la formulazione materiale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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