Cassazione Civile, Ordinanza n. 18268/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il ricorrente aveva agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la vendita di un immobile compiuta dalla società debitrice in favore di due congiunti dell'alienante. Il credito traeva origine da forniture di materiale documentate da fatture per un importo complessivo di circa 138.000 euro. I giudici di merito avevano ritenuto che il credito fosse sorto prima dell'atto dispositivo, anche in base ai tempi di pagamento delle fatture, che l'atto fosse idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale perché il bene alienato risultava l'unico patrimonio immobiliare del debitore, e che la consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente potesse presumersi dal rapporto di parentela e convivenza con l'alienante. Con il ricorso per cassazione il debitore deduceva un unico motivo, prospettando difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 2697, 2729 e 2901 c.c.; sosteneva che la vendita fosse onerosa, che ciò incidesse sulla valutazione dell'eventus damni, che l'atto fosse anteriore al credito e che mancassero indizi idonei a fondare la presunzione della scientia damni dell'acquirente. Denunciava inoltre l'insufficienza della motivazione della Corte d'appello rispetto alle doglianze formulate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente, perché esponeva chiaramente le ragioni della decisione: l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione, l'assenza di altri beni aggredibili nel patrimonio del debitore e la presunzione di consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente fondata sul rapporto di parentela e convivenza con l'alienante. La censura, per la parte in cui contestava questi punti, era in realtà diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, nella deduzione relativa alle presunzioni, il ricorso non indicava quali criteri legali del ragionamento presuntivo sarebbero stati violati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione, alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte rileva che non è stata dedotta in modo specifico una violazione del criterio di riparto dell'onere della prova, ma solo una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che, per censurare correttamente una presunzione, occorre indicare quali criteri legali del ragionamento presuntivo siano stati violati, cosa che nel ricorso non è avvenuta.
art. 2901 c.c.
La Corte conferma la decisione di merito sulla revocatoria ordinaria: per atti dispositivi successivi al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza generica del pregiudizio arrecato al creditore, che nel caso è stata desunta in via presuntiva dal rapporto tra alienante e acquirente e dalla situazione patrimoniale del debitore.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte a seguito dell'opposizione infruttuosa alla proposta di definizione anticipata.
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, il requisito soggettivo può essere integrato dalla generica consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
- La consapevolezza del pregiudizio può essere desunta anche tramite presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale sia sorretto da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e sia correttamente censurato con l'indicazione specifica dei criteri legali asseritamente violati.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, quando la sentenza impugnata esponga in modo comprensibile le ragioni poste a base della decisione.
- La censura per vizio di motivazione non è fondata se la sentenza di merito indica chiaramente gli accertamenti compiuti e le ragioni logiche e giuridiche della decisione.
- Per contestare l'uso delle presunzioni non basta negare il fatto presunto o gli indizi valorizzati dal giudice di merito: occorre dedurre puntualmente la violazione delle regole giuridiche che governano il procedimento presuntivo.
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