Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00714/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, che aveva ottenuto in un precedente giudizio di ottemperanza la liquidazione delle spese a suo favore in qualità di difensore antistatario, ha chiesto l'equa riparazione ex legge Pinto per la durata irragionevole di quel giudizio di ottemperanza, instaurato in proprio davanti al T.A.R. Lazio per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione della Cassazione che aveva condannato il M.E.F. al pagamento delle spese. La Corte d'Appello di Roma aveva prima declinato la propria competenza territoriale in favore della Corte d'Appello di Bari, ritenendo rilevante il giudizio presupposto di cognizione svoltosi nel distretto di Bari; poi, riassunto il giudizio a Bari e rigettata la domanda, la Corte d'Appello di Bari ha sollevato conflitto negativo di competenza d'ufficio, sostenendo che il vero giudizio presupposto fosse quello di ottemperanza dinanzi al T.A.R. Lazio, perché la domanda di distrazione delle spese aveva natura incidentale e non autonoma e l'avvocato, non essendo parte del giudizio di cognizione in cui era difensore di altro soggetto, non poteva ancorare la competenza al processo di cognizione del cliente. La questione investe quindi l'individuazione del giudice territorialmente competente per la domanda di equa riparazione quando il ricorrente lamenti la durata del solo giudizio di ottemperanza riferito a un proprio diritto alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il conflitto negativo di competenza e ha dichiarato la competenza della Corte d'Appello di Roma. Ha ritenuto che, ai fini della legge n. 89 del 2001, il giudizio presupposto debba essere individuato nel processo di ottemperanza promosso dall'avvocato in proprio, perché esso era l'unico processo funzionalmente collegato al suo diritto; non poteva invece assumere rilievo il precedente giudizio di cognizione svoltosi in altro distretto, nel quale l'avvocato non era parte ma soltanto difensore antistatario. La Corte ha escluso l'applicabilità del principio di unità tra giudizio di cognizione e giudizio di ottemperanza affermato dalle Sezioni Unite in ipotesi diverse, in cui vi sia coincidenza soggettiva tra le parti dei due giudizi. Non è stata pronunciata condanna alle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    conflitto negativo di competenza

    base processuale per la rimessione alla Cassazione del conflitto di competenza sollevato d'ufficio dal giudice territoriale

  • art. 3 L. n. 89 del 2001

    la competenza territoriale per l'equa riparazione va individuata nel distretto della corte d'appello in cui ha sede il giudice davanti al quale si è svolto il giudizio presupposto definito nel merito

  • art. 6 CEDU

    il diritto alla ragionevole durata riguarda il "proprio" processo, non quello di terzi; legittimati sono solo i soggetti che sono parti del procedimento lamentato

  • art. 1173 c.c.

    l'equa riparazione è ricondotta a fonte di obbligazione derivante da altro atto o fatto idoneo secondo l'ordinamento

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente; nel caso è richiamato per la difesa in proprio dell'avvocato ricorrente

  • art. 5 sexies, comma 7, L. n. 89 del 2011

    richiamato nel racconto dei precedenti giudizi per il profilo temporale di proponibilità del ricorso per ottemperanza

  • art. 1, comma 777, L. n. 208 del 2015

    modifica il criterio di collegamento territoriale ex art. 3 L. n. 89 del 2001, rilevando il distretto del giudice che ha definito il giudizio presupposto nel merito

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la legittimazione e il radicamento della competenza si individuano con riferimento alle parti del giudizio di cui si denuncia la durata, non a soggetti che vi abbiano solo un interesse indiretto o riflesso.
  • La domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario ha natura incidentale e accessoria: non trasforma il difensore in parte autonoma del giudizio di cognizione e non consente di assumere quel processo come giudizio presupposto per un autonomo ricorso Pinto del difensore.
  • Quando il ricorrente lamenta la durata del solo giudizio di ottemperanza promosso in proprio per ottenere l'esecuzione di un proprio diritto, il giudizio presupposto coincide con l'ottemperanza stessa e la competenza territoriale va determinata in base al distretto del giudice che ha conosciuto di quel procedimento.
  • Il principio di unitarietà tra giudizio di cognizione e giudizio di ottemperanza in tema di equa riparazione vale solo se vi è coincidenza soggettiva tra le parti dei due procedimenti; non è estensibile a chi nel processo di cognizione era mero difensore antistatario di una delle parti.
  • Nel regolamento di competenza richiesto d'ufficio non si provvede sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.