Ordinanza n. 2098/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso e rigetto dell'istanza di riesame, nella parte in cui non è stato attribuito il punteggio di 0,50 per l'abilitazione all'esercizio della professione forense
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per la nomina di tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, Corpo di Commissariato, nonché il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Ha sostenuto che l'omessa attribuzione di 0,50 punti per l'abilitazione forense fosse imputabile al malfunzionamento del portale concorsi e ha contestato l'assunto dell'Amministrazione secondo cui l'abilitazione avrebbe dovuto essere indicata nella sezione del bando relativa agli altri titoli di merito e professionali, ovvero mediante separata dichiarazione sostitutiva. Dagli atti risultava invece che il ricorrente aveva tentato di inserire il titolo nella sezione "Requisiti di partecipazione". Per il profilo concernente il Corpo di Commissariato e i tre posti riservati ai laureati in giurisprudenza, l'abilitazione forense non costituiva requisito di partecipazione, ma titolo di merito valutabile con l'attribuzione di 0,50 punti.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. Non è stato provato alcun malfunzionamento tecnico del portale; l'omesso inserimento dell'abilitazione forense è stato ricondotto al tentativo del candidato di compilare un campo diverso da quello previsto dal bando. Il titolo avrebbe dovuto essere indicato nella sezione "Titoli di merito" oppure mediante separata dichiarazione sostitutiva. Poiché l'abilitazione era un titolo di merito e non un requisito di partecipazione, il giudice ha respinto l'istanza cautelare. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14 del bando di concorso
altri titoli di merito e professionali
Il bando imponeva di indicare l'abilitazione forense nella sezione relativa ai titoli di merito oppure mediante separata dichiarazione sostitutiva; il titolo non era un requisito di partecipazione per il profilo prescelto.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione e la decisione della domanda cautelare.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, quando il bando distingue tra requisiti di partecipazione e titoli di merito, il candidato deve indicare il titolo valutabile nella sezione prescritta dal bando o secondo le modalità alternative espressamente previste; l'inserimento in una diversa sezione non consente, in assenza di un comprovato malfunzionamento tecnico, di ottenere il relativo punteggio.
- L'onere di dimostrare il malfunzionamento tecnico del portale telematico grava sul candidato che intenda giustificare l'omessa o inesatta dichiarazione di un titolo; in mancanza di prova, l'omissione resta imputabile alla modalità di compilazione adottata dal candidato.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato presuppone un sufficiente fumus boni iuris; quando dagli atti risulta che la mancata valutazione del titolo dipende dalla violazione delle modalità di dichiarazione previste dal bando e non da un errore dell'amministrazione, la domanda cautelare deve essere respinta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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