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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32787/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il prelievo di Euro 200 effettuato dall'amministrazione dell'istituto penitenziario a seguito della condanna al pagamento di Euro 1.000 di ammenda pronunciata dalla Corte d'appello di Trieste. Sosteneva l'illegittimità del prelievo poiché la condanna era stata impugnata. In cassazione il motivo denunciava violazione degli artt. 324 e 666 c.p.p., lamentando che la restituzione doveva essere disposta dal Tribunale e che il Tribunale avrebbe dovuto fissare udienza in contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile perché, come già rilevato dal Tribunale, non risultava adottato un provvedimento formale di sequestro impugnabile ai sensi delle norme citate. È stato richiamato il principio secondo cui l'impugnazione è ammissibile solo se riguarda un provvedimento effettivamente impugnabile (art. 591 c.p.p.). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in mancanza di elementi volti a escludere la colpa, al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (con richiamo alla Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamata per indicare la competenza del giudice in relazione ai provvedimenti cautelari/sequestri; la Corte ha ritenuto che non fosse stato adottato alcun provvedimento di sequestro impugnabile ai sensi della normativa citata.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte ha ritenuto comunque irrilevante perché mancava un provvedimento di sequestro formale impugnabile ai sensi delle norme che regolano i sequestri.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Denunciato nel motivo di ricorso in relazione alla restituzione o all'illegittimità del prelievo; la Corte non ha accolto la doglianza in quanto l'azione proposta non era diretta contro un provvedimento impugnabile.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Interpretata come disposizione generale che pone come requisito di ammissibilità dell'impugnazione la impugnabilità del provvedimento; l'assenza di un provvedimento impugnabile ha determinato l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso di riesame o impugnazione è ammissibile solo se riguarda un provvedimento formale e impugnabile: l'assenza di un provvedimento di sequestro invalida la domanda di riesame per inammissibilità.
  • Il fatto che un'amministrazione (es. amministrazione penitenziaria) abbia proceduto materialmente al prelievo di somme non equivale necessariamente all'esistenza di un provvedimento giuridico di sequestro impugnabile; va verificata la formale titolarità e la natura del provvedimento.
  • In caso di inammissibilità per difetto di oggetto impugnato, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se sussiste colpa, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare preliminarmente l'effettiva impugnabilità del provvedimento.
  • Se si ritiene che sia stata effettuata una trattenuta illegittima dalle somme detenute dall'amministrazione penitenziaria, la soluzione corretta è verificare la via processuale e/o amministrativa appropriata (es. istanza di restituzione davanti al giudice competente o ricorsi amministrativi), non proporre un riesame contro un provvedimento che formalmente non esiste.
  • Il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso senza fissare udienza quando risulta pacifico il difetto di presupposto di ammissibilità (per esempio la mancanza dell'atto impugnabile).

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