Cassazione Civile, Ordinanza n. 32999/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice amministrativo)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un proprietario di un fondo nei confronti della società appaltatrice incaricata dei lavori di ammodernamento di una strada statale. Il danno dedotto riguardava l'intromissione nel fondo e i pregiudizi cagionati durante l'esecuzione dei lavori. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione ritenendo che la lite rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché collegata alla procedura espropriativa avviata sul fondo. Il giudice amministrativo, investito della riassunzione, ha invece sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che il danno non derivasse da atti o provvedimenti della pubblica amministrazione nell'ambito dell'espropriazione, ma dalla mera attività materiale di esecuzione dell'appalto. Il regolamento è stato quindi portato davanti alle Sezioni Unite per stabilire se la domanda fosse devoluta al giudice amministrativo o al giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento d'ufficio e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la pretesa risarcitoria avesse ad oggetto non l'illegittimità dell'azione amministrativa o della procedura espropriativa, ma la cattiva esecuzione dei lavori da parte della società appaltatrice, cioè un comportamento materiale lesivo del generale dovere del neminem laedere. Le parti sono state rimesse davanti al giudice ordinario anche per la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento.
Norme richiamate
artt. 11, comma 3, cod. proc. amm.
richiamati quale base processuale della riassunzione dopo la precedente declinatoria di giurisdizione
art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato quale norma sul regolamento di giurisdizione e sulla prosecuzione del processo dinanzi al giudice munito di giurisdizione
art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.
art. 133, comma 1, lett. g)
richiamato come parametro della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di procedure espropriative, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta perché il danno non derivava da atti amministrativi della procedura
neminem laedere
principio generale di responsabilità per fatto illecito materiale richiamato per fondare la giurisdizione ordinaria
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre distinguere tra danno derivante da illegittima progettazione o deliberazione dell'opera pubblica, che coinvolge l'esercizio del potere pubblico, e danno derivante dalla cattiva esecuzione materiale dei lavori, che integra violazione del generale dovere del neminem laedere.
- Quando la domanda risarcitoria del privato è fondata esclusivamente su condotte materiali dell'appaltatore e non implica contestazione, neppure incidentale, della legittimità di atti amministrativi, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di procedure espropriative non si estende alle domande risarcitorie che abbiano come causa petendi un illecito materiale dell'impresa esecutrice dell'opera pubblica.
- Ai fini della giurisdizione rileva il petitum sostanziale: se il bene della vita azionato è il risarcimento del danno da condotta materiale lesiva, il giudice competente è quello ordinario quale giudice del diritto soggettivo leso.
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