Cassazione Penale, Ordinanza n. 19836/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero. La decisione di merito resta ferma, compresa la rideterminazione della pena operata in appello per effetto del riconoscimento della continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la continuazione tra i reati di detenzione/trasporto di stupefacenti aggravato e resistenza a pubblico ufficiale aggravata, rideterminando la pena in anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 12.200 di multa. Con due motivi ha dedotto il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessività della pena e l'erroneità dell'aumento per la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità del fatto, l'ingente quantitativo di stupefacente trasportato, i messaggi sul telefono dell'imputato indicativi di un'attività di traffico già avviata e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti generiche; quanto alla continuazione, la motivazione sull'aumento di pena è stata ritenuta sufficiente perché contenuta e coerente con i criteri richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato come norma incriminatrice relativa ai fatti di stupefacenti oggetto della continuazione.
art. 80 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato quale aggravante del reato in materia di stupefacenti.
art. 337 c.p.
Richiamato come reato satellite oggetto di continuazione; la sentenza fa riferimento alla resistenza contestata al capo b).
art. 61 n. 2 c.p.
Richiamato come aggravante contestata insieme al reato di resistenza.
art. 62 bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di assenza di elementi positivi; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
art. 81 c.p.
Nel reato continuato il giudice deve rispettare i limiti del cumulo giuridico e motivare l'aumento di pena, evitando un surrettizio cumulo materiale.
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena possono sorreggere una motivazione sintetica quando la pena è prossima al minimo edittale; quanto più ci si discosta dal minimo, tanto più la motivazione deve essere specifica.
art. 132 c.p.
Richiamato per il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell'aumento sanzionatorio, specie quando gli incrementi sono di esigua entità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
La riforma dell'art. 62-bis ha escluso che il solo stato di incensuratezza sia sufficiente per ottenere le attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, specie dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.; il solo stato di incensuratezza non basta.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è tanto più sintetica quanto più la pena irrogata si colloca vicino al minimo edittale; al contrario, quanto maggiore è lo scostamento dal minimo, tanto più il giudice deve esplicitare i criteri ex art. 133 c.p. ritenuti determinanti.
- In tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare gli aumenti per i singoli reati satellite, così da consentire il controllo sul rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
- Quando gli aumenti per la continuazione sono di esigua entità, la motivazione può essere sintetica, poiché è escluso in radice un uso abusivo del potere discrezionale nella determinazione della pena.
- Nel giudizio di legittimità, sono inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio che non si confrontino specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvano in mere affermazioni generiche o reiterative.
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