Cassazione Civile, Ordinanza n. 05747/2024 del 04/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda relativa a una Maserati d’epoca di proprietà del ricorrente, sottoposta a sequestro penale. Un consulente del pubblico ministero, esperto di auto d’epoca, aveva ritenuto che il veicolo fosse una copia di un’auto originale; il giudice penale, pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, aveva disposto la confisca e poi la distruzione del bene. Successivamente il consulente e la società con cui operava avevano agito contro il proprietario per ottenere il risarcimento dei danni e la rimozione di articoli pubblicati su un sito internet dedicato alle auto d’epoca, ritenuti diffamatori perché attribuivano al consulente condotte infedeli e in mala fede nella perizia. Il proprietario si era difeso e aveva proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dalla confisca e distruzione dell’auto, sostenendo che la perizia fosse errata e avesse inciso sulla decisione del giudice penale. Il tribunale aveva accolto la domanda principale dei consulenti, rigettando la riconvenzionale; la corte d’appello aveva confermato la condanna per diffamazione, riconoscendo solo in parte la richiesta di pubblicazione della sentenza, e aveva dichiarato inammissibile la riconvenzionale, aggiungendo comunque che mancava il nesso causale tra la condotta del consulente e la distruzione del veicolo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione della libertà di manifestazione del pensiero e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., sostenendo che gli articoli integrassero legittimo esercizio del diritto di critica e non superassero i limiti di continenza; 2) violazione degli artt. 2059 e 2697 c.c. e 185 c.p., contestando la prova del danno e la sua quantificazione equitativa; 3) violazione del giusto processo e degli artt. 2043 c.c., 40 e 41 c.p., censurando la declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale e, nel merito, l’esclusione del nesso causale tra la perizia del consulente e la distruzione dell’auto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, sotto la veste formale della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del fatto e del contenuto degli articoli, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata e tendeva a sovrapporre una diversa lettura fattuale sulla prova del danno e sui criteri di liquidazione equitativa. Quanto al terzo motivo, ha affermato che, avendo la corte d’appello dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, ogni successiva valutazione di merito sulla stessa era priva di decisorietà; comunque, anche a voler considerare censurabile il doppio piano motivazionale, il motivo non colpiva la ragione decisiva dell’inammissibilità, e cioè l’assenza di nesso causale tra la perizia del consulente e la distruzione del veicolo, evento riconducibile all’ordine del giudice penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica
art. 10 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della libertà di espressione
art. 2059 c.c.
richiamato in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale da diffamazione e alla sua prova
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova dell’esistenza del danno
art. 185 c.p.
richiamato dal ricorrente come base della tutela risarcitoria collegata al reato
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo
art. 36 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nella censura sulla decisione della domanda riconvenzionale
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorrente per la domanda di risarcimento del danno da condotta del consulente
artt. 40 e 41 c.p.
richiamati dal ricorrente in punto di nesso causale e imputazione dell’evento dannoso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato insieme al comma 1 quater per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che formalmente denunci violazione di legge ma miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio è inammissibile, perché la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento di fatto a quello compiuto dal giudice di merito.
- La contestazione sulla sussistenza del danno e sulla sua liquidazione non è ammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti, se la sentenza impugnata ha già individuato e utilizzato criteri equitativi non arbitrari e logicamente coerenti con gli elementi della fattispecie.
- Se il giudice d’appello dichiara inammissibile una domanda, ogni successiva argomentazione svolta ad abundantiam sul merito non ha autonoma decisorietà; il ricorso per cassazione deve quindi colpire anzitutto la statuizione preclusiva, altrimenti difetta l’interesse utile alla censura.
- In tema di responsabilità extracontrattuale, il nesso causale va verificato rispetto alla condotta effettivamente dedotta come fonte del danno: non è sufficiente allegare che un comportamento abbia influenzato indirettamente una decisione successiva, se l’evento lesivo è immediatamente riconducibile a un distinto provvedimento dell’autorità giudiziaria.
- Nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione, resta centrale il rispetto dei limiti della continenza e la verifica del contenuto concretamente offensivo delle espressioni utilizzate; tale apprezzamento, quando fondato su una ricostruzione dei fatti di causa, è tipicamente riservato al giudice di merito.
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