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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26768/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato ritenuto responsabile di tentato omicidio in danno di una persona indicata come esponente criminale di rilievo nell'ambiente di 'ndrangheta reggina, nonché di altri reati connessi. In sede di rinvio la Corte di appello ha escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, deduce un vizio di motivazione nella commisurazione della pena ex art. 133 c.p., sostenendo che l'eliminazione dell'aggravante avrebbe dovuto comportare una più incisiva riduzione del trattamento sanzionatorio e che il giudice di rinvio si sarebbe fondato quasi solo sulle modalità esecutive del fatto. Si denuncia inoltre la manifesta irragionevolezza ed eccessività della pena, in asserita violazione dell'art. 3 Cost., del principio di proporzionalità ex art. 49, comma 3, Carta di Nizza e della finalità rieducativa, valorizzando anche il positivo percorso detentivo del ricorrente e il conseguimento di un titolo di studio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la Corte di rinvio, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ha comunque motivato la nuova quantificazione della pena sulla base della particolare gravità oggettiva del fatto, della sua preparazione ed esecuzione insidiosa, dell'uso del furgone rubato, della simulazione dell'incidente stradale e dell'incendio del mezzo per eliminare le tracce, oltre che del comportamento processuale dell'imputato. La Cassazione ha ribadito che la determinazione della pena è sindacabile solo per superamento dei limiti edittali, arbitrarietà o manifesta illogicità, profili non ravvisabili nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante di agevolazione mafiosa esclusa in sede di rinvio; la sua eliminazione non impone automaticamente una drastica riduzione della pena se la gravità concreta del fatto resta elevata

  • art. 133 c.p.

    criterio centrale di commisurazione della pena; il giudice deve individualizzare la sanzione in base alla gravità del fatto e alla personalità dell'agente, con motivazione adeguata

  • art. 132 c.p.

    la discrezionalità nella dosimetria della pena è vincolata anche dall'obbligo di motivazione

  • art. 56 c.p.

    per il delitto tentato, quando la pena del delitto consumato è l'ergastolo, la reclusione non può essere inferiore a 12 anni

  • art. 577 c.p.

    la premeditazione negli omicidi comporta la pena dell'ergastolo, rilevante ai fini della cornice edittale del tentato omicidio

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte come parametro di ragionevolezza e proporzionalità della pena

  • art. 27 Cost.

    evocato quale fondamento dei principi di personalità e finalità rieducativa della pena

  • art. 49, comma 3, Carta di Nizza

    richiamato a sostegno del principio di proporzionalità della pena

Massime di principio

  • La rideterminazione della pena in sede di rinvio, quando venga eliminata un'aggravante, non deve essere automatica ma va compiuta alla luce di tutti gli elementi concreti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., potendo il giudice valorizzare circostanze oggettive diverse da quelle collegate all'aggravante espunta.
  • La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è discrezionalità vincolata: deve muoversi entro la cornice edittale e trovare giustificazione in una motivazione non illogica, non contraddittoria e non arbitraria.
  • Il sindacato di legittimità sulla dosimetria della pena è limitato: la Cassazione interviene solo se la pena è stata determinata oltre i limiti edittali oppure in base a ragionamenti manifestamente illogici o arbitrari.
  • Il principio di proporzionalità impone che la pena sia calibrata non solo sull'offensività oggettiva del fatto, ma anche sul disvalore soggettivo espresso dalla condotta e dalle modalità di realizzazione del reato.
  • Nel caso del tentativo di omicidio, la cornice edittale va individuata considerando la pena prevista per il delitto consumato; se il delitto base è punito con l'ergastolo per effetto di un'aggravante, trova applicazione la disciplina dell'art. 56 c.p. sulla pena minima del tentativo.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneOmicidioImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiOnere della prova

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