Sentenza del 26/06/2015 n. 13267 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il diniego di rimborso del credito IVA maturato nel 2002. Sosteneva di avere già esercitato tempestivamente il diritto al rimborso mediante la compilazione del rigo RX della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2002, presentata con il Modello Unico 2003. Secondo il contribuente, la successiva istanza del 28 febbraio 2006 non costituiva una nuova domanda soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, ma aveva natura meramente reiterativa o esecutiva. L'Agenzia riteneva invece che tale istanza fosse la prima richiesta di rimborso e quindi tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha stabilito che la compilazione del quadro o rigo della dichiarazione IVA nel quale è indicato il credito e richiesta la restituzione costituisce valida e tempestiva esercitazione del diritto al rimborso. La successiva presentazione del modello VR o di altra istanza riguarda soltanto la fase esecutiva e l'esigibilità del rimborso, non l'esistenza o la tempestività del diritto. Una volta richiesto il rimborso nella dichiarazione, il credito non è più soggetto alla decadenza biennale, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.500,00 per compensi ed Euro 150,00 per esborsi; le spese dei precedenti gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
"La domanda di restituzione ... non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"
La norma prevede in via residuale un termine biennale di decadenza per le istanze di rimborso non disciplinate da disposizioni specifiche. Tuttavia, secondo la Corte, tale decadenza è impedita quando il contribuente abbia già chiesto il rimborso nella dichiarazione annuale.
D.P.R. n. 633/1972, art. 30
Disciplina le ipotesi specifiche e le modalità del rimborso IVA. Per le fattispecie non espressamente regolate, opera la disciplina residuale dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
La presentazione del modello VR e le formalità previste dalla norma attengono alla fase esecutiva del rimborso e alla sua esigibilità, ma non costituiscono necessariamente la prima manifestazione del diritto quando questo sia già stato esercitato nella dichiarazione IVA.
Codice civile, art. 2946
Dopo la tempestiva richiesta del rimborso nella dichiarazione annuale, il diritto di credito è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, anziché al termine biennale di decadenza.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la controversia nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti.
Codice di procedura civile, art. 111, comma 3
È stato richiamato per escludere la legittimazione passiva del Ministero, poiché dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali sono subentrate nei rapporti tributari pendenti, con estromissione dell'Amministrazione statale.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, art. 18, comma 4
È richiamata quale fondamento del diritto al rimborso dell'IVA e del principio di neutralità dell'imposta, secondo cui il rimborso costituisce una modalità di esercizio di un diritto patrimoniale già sorto.
Massime di principio
- Quando il contribuente indica il credito IVA e manifesta la volontà di ottenerne il rimborso nella dichiarazione annuale, tale indicazione può costituire una valida domanda di rimborso e impedire la decadenza biennale.
- Gli adempimenti successivi, come il modello VR o altre istanze operative, possono riguardare l'esecuzione e l'esigibilità del rimborso, senza sostituire la domanda già validamente formulata nella dichiarazione.
- Una volta esercitato tempestivamente il diritto al rimborso nella dichiarazione, il credito è generalmente soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- È essenziale distinguere tra la formazione e l'esercizio del diritto al rimborso, da un lato, e gli adempimenti procedurali necessari per ottenere materialmente il pagamento, dall'altro.
- Nei giudizi tributari relativi a periodi successivi al subentro delle Agenzie fiscali, il ricorso deve essere normalmente rivolto all'Agenzia competente e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze, privo di legittimazione passiva nei rapporti già trasferiti.
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