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Sentenza

Sentenza n. 3390/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto il ricorso contro il trasferimento alla casa circondariale di Vasto e il rigetto della richiesta di revoca del trasferimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente, in servizio presso la casa circondariale di Treviso, aveva partecipato all'interpello nazionale per la mobilità ordinaria del personale di polizia penitenziaria. Nella graduatoria definitiva risultava collocato per più sedi, tra cui Vasto. Dopo aver presentato una revoca parziale della domanda limitatamente alla sede di Cassino, lamentava di non avere avuto la possibilità di revocare anche la preferenza per Vasto. Impugnava quindi il decreto ministeriale del 25 giugno 2024, con cui era stato trasferito alla casa circondariale di Vasto, nonché il successivo diniego della revoca, deducendo la violazione dell'art. 6 del Provvedimento del Capo del Dipartimento del 6 agosto 2021 e del punto 5 della circolare esplicativa dell'8 settembre 2021. In particolare sosteneva che l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire due distinti termini di 30 giorni per la revoca: il primo decorrente dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e il secondo, previo avviso, nell'imminenza del piano di mobilità. Deduceva inoltre omissione di pronuncia del TAR, mancata considerazione dell'assenza di sottoscrizione dell'attestazione e vizi di eccesso di potere, manifesta ingiustizia ed error in iudicando. In appello sosteneva anche che il trasferimento non era stato preceduto dal corretto avviso e che l'Amministrazione aveva concesso soltanto un termine di 24 giorni, dal 29 maggio al 22 giugno 2024.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibile, ai fini della decisione, la memoria difensiva dell'appellante perché depositata oltre il termine perentorio di 30 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Ha inoltre rilevato che il trasferimento impugnato non aveva avuto concreta attuazione: l'esecuzione era stata differita e, successivamente, l'appellante era stato nuovamente trasferito presso la casa circondariale di Treviso. Tali circostanze rendevano dubbio l'interesse alla decisione, ma, in assenza di una dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio ha esaminato il merito. L'appello è stato rigettato. Secondo il Collegio, l'art. 6 del Provvedimento del Capo del Dipartimento del 6 agosto 2021 non impone necessariamente la concessione di due distinti termini di 30 giorni quando la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'approntamento del piano di mobilità siano temporalmente coincidenti o ravvicinati. Il primo termine, previsto dal comma 1, costituisce una facoltà automaticamente riconosciuta agli inclusi nella graduatoria; il secondo, previsto dal comma 2, è una concessione specifica dell'Amministrazione nell'imminenza del piano di mobilità. Il doppio termine trova giustificazione solo quando tra graduatoria e piano intercorra un apprezzabile intervallo temporale, tale da rendere necessaria una nuova possibilità di rivalutazione e revoca. Quando, invece, i due momenti procedurali si sovrappongono per esigenze di celerità, il termine previsto dal comma 2 assorbe quello del comma 1, purché il termine concretamente concesso sia congruo. Nel caso concreto, la nota ministeriale del 27 maggio 2024, contestuale alla pubblicazione della graduatoria definitiva, aveva informato il personale della facoltà di revoca e dell'imminenza del piano di mobilità, concedendo la possibilità di revocare la domanda prima dell'adozione del decreto. L'appellante aveva effettivamente esercitato tale facoltà il 29 maggio 2024, revocando la preferenza per Cassino, ma non quella per Vasto. Il successivo trasferimento a Vasto riguardava quindi una sede ancora indicata nella domanda e non revocata nei termini. Il Collegio ha escluso anche l'omissione di pronuncia del TAR e ha ritenuto non decisivi i precedenti richiamati dall'appellante, qualificandoli come sentenze in rito o contenenti mere affermazioni incidentali. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza

    Il termine per il deposito delle memorie difensive è perentorio; la memoria depositata tardivamente non è utilizzabile ai fini della decisione di merito.

  • art. 6, comma 1, Provvedimento del Capo del Dipartimento del 6 agosto 2021

    Il dipendente presenta le dichiarazioni di revoca, totale o parziale, delle istanze di trasferimento, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzione nei modi previsti dall’art. 3, comma 9

    Prevede una facoltà automatica di revoca entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ma non opera autonomamente quando, per la ravvicinata scansione della procedura, la graduatoria e il piano di mobilità siano sostanzialmente coincidenti.

  • art. 6, comma 2, Provvedimento del Capo del Dipartimento del 6 agosto 2021

    Nell’imminenza dei piani di mobilità a domanda, ... l’Amministrazione, previo avviso al personale, concede un termine non superiore a 30 giorni entro cui il dipendente può presentare domanda di revoca della richiesta di trasferimento

    Quando il piano di mobilità è imminente e la graduatoria è temporalmente sovrapposta al piano, il termine concesso dall'Amministrazione, purché congruo, può assorbire la distinta facoltà prevista dal comma 1.

  • punto 5 della circolare esplicativa mg_DAP 08.09.2021.0327181.U dell'8 settembre 2021

    È richiamato quale disciplina esplicativa della procedura di revoca, ma la decisione fonda la soluzione principalmente sull'interpretazione dell'art. 6 del Provvedimento del 6 agosto 2021.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In una procedura di mobilità del personale disciplinata da una norma che prevede sia un termine automatico di revoca decorrente dalla graduatoria definitiva sia un ulteriore termine nell'imminenza del piano di mobilità, la concessione di due distinti termini è necessaria solo quando la pubblicazione della graduatoria e l'adozione del piano siano temporalmente distanziate.
  • Quando la graduatoria definitiva e il piano di mobilità sono sostanzialmente coincidenti o ravvicinati per esigenze di celerità amministrativa, il termine concesso dall'amministrazione nell'imminenza del piano può assorbire il termine automatico previsto per la fase successiva alla graduatoria, purché sia preceduto da un avviso adeguato e abbia durata congrua.
  • La congruità del termine per esercitare la revoca della domanda di trasferimento deve essere valutata in concreto, tenendo conto della possibilità effettiva per il dipendente di conoscere la facoltà di revoca e di esercitarla prima dell'adozione del piano di mobilità.
  • La revoca parziale della domanda di trasferimento produce effetti esclusivamente per le sedi espressamente indicate dal dipendente; le altre preferenze rimangono efficaci e possono fondare il successivo trasferimento.
  • La memoria difensiva depositata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. è inammissibile ai fini della decisione.
  • Quando dagli atti emerge una possibile sopravvenuta carenza di interesse, ma la parte non dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice può procedere allo scrutinio del merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiAppelloTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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