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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05321/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dall'avvocata per ottenere la liquidazione e il pagamento dei compensi maturati per l'attività difensiva svolta in due gradi di giudizio. Il giudice di merito ha accolto la domanda del professionista e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del cliente, con cui questi chiedeva il risarcimento dei danni per responsabilità professionale dell'avvocato, assumendo che il difensore avesse intrapreso e proseguito due procedure esecutive senza i presupposti di legge e che, a seguito delle opposizioni del debitore, fosse stato condannato alle spese. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che la riconvenzionale avrebbe dovuto essere esaminata perché proposta davanti alla Corte di appello per libera scelta del convenuto e perché, secondo la stessa Corte, era definibile senza istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha respinto il ricorso. Ha affermato che, nelle controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato soggette al rito speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, la domanda riconvenzionale del cliente può essere trattata congiuntamente alla principale solo se rientra nella competenza del giudice adito; tale possibilità è esclusa quando la controversia sia instaurata dinanzi alla Corte di appello quale giudice del processo in cui il professionista ha prestato attività, perché una diversa soluzione violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    Regola il rito speciale per la liquidazione dei compensi dell'avvocato; la domanda riconvenzionale è trattabile congiuntamente alla principale solo se il giudice adito è funzionalmente competente anche su di essa.

  • art. 28 l. n. 794 del 1942

    Costituisce il riferimento della controversia sulla liquidazione degli onorari del difensore, poi attratta nel rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato come possibile modalità di introduzione della controversia, ma non incide sul principio secondo cui resta applicabile il rito speciale dei compensi professionali.

Massime di principio

  • Nelle controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato, le contestazioni del cliente sull'an debeatur non mutano il rito speciale applicabile.
  • La domanda riconvenzionale del cliente può essere trattata nel medesimo giudizio solo se rientra nella competenza del giudice adito e non altera la struttura del rito speciale.
  • Quando la causa sia introdotta davanti alla Corte di appello quale giudice del processo in cui il difensore ha prestato attività, la competenza è funzionale e non può essere ampliata dalla riconvenzionale, per evitare la compressione del principio del doppio grado di giurisdizione.
  • Il principio del doppio grado tutela entrambe le parti e non è suscettibile di rinuncia implicita mediante la mera scelta di proporre la riconvenzionale davanti al giudice adito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità professionale
RamiProcesso civileLavoroResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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