Cassazione Civile, Ordinanza n. 19636/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2009 e 2010, con cui le veniva imputato un maggior reddito in quanto socia al 20% di una società di fatto ritenuta costituita con altri soggetti. Secondo l'Ufficio, l'operazione si inseriva in una frode IVA cd. carosello: sarebbe stata fittiziamente costituita una società estera con sede in Romania, la Transilvania Phone, per simulare operazioni "estero-Italia" nella commercializzazione di telefoni, mentre la reale operazione sarebbe stata "Italia-Italia" tramite la società di fatto dissimulata. Nei gradi di merito la pretesa erariale era stata confermata e la contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci nelle controversie sull'esistenza di una società di fatto, con richiamo agli artt. 102 c.p.c. e 62 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell'art. 41 della Carta EDU per mancato contraddittorio endoprocedimentale e conseguente nullità degli atti impositivi; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'incompetenza del funzionario che aveva sottoscritto l'atto, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 7 e 62 d.lgs. 546/1992. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenuto fondato e assorbente, affermando che la controversia sulla configurabilità o meno di una società di fatto richiede la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in quanto litisconsorti necessari. Poiché i giudizi di merito si erano svolti senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, in diversa composizione. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato invocato come motivo di ricorso per far valere la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario e per omessa pronuncia
art. 102 c.p.c.
richiamato quale base del litisconsorzio necessario nelle controversie sull'esistenza di una società di fatto
art. 62 d.lgs. 546/1992
richiamato insieme all'art. 102 c.p.c. per sostenere la necessità del contraddittorio nei confronti di tutti i soci
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per censurare la violazione dell'art. 41 della Carta EDU
art. 41 della Carta EDU
invocato per lamentare il mancato contraddittorio endoprocedimentale e la nullità degli atti impositivi
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla competenza del funzionario sottoscrittore
artt. 7 e 62 d.lgs. 546/1992
richiamati nel terzo motivo a sostegno della censura di omessa pronuncia e delle regole processuali tributarie applicabili
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando si controverte dell'esistenza o configurabilità di una società di fatto, la lite deve coinvolgere tutti i soggetti la cui posizione è inscindibilmente comune alla decisione, poiché opera il litisconsorzio necessario.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina una nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Se il vizio di contraddittorio necessario emerge in cassazione e non è più sanabile nei modi consentiti, la Corte deve cassare la sentenza impugnata e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del giudizio nel rispetto del contraddittorio.
- Quando un motivo di ricorso attiene a una nullità processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19604/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19605/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19607/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19608/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19610/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_civile · 16 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19612/2025 del 16/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →