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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19636/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2009 e 2010, con cui le veniva imputato un maggior reddito in quanto socia al 20% di una società di fatto ritenuta costituita con altri soggetti. Secondo l'Ufficio, l'operazione si inseriva in una frode IVA cd. carosello: sarebbe stata fittiziamente costituita una società estera con sede in Romania, la Transilvania Phone, per simulare operazioni "estero-Italia" nella commercializzazione di telefoni, mentre la reale operazione sarebbe stata "Italia-Italia" tramite la società di fatto dissimulata. Nei gradi di merito la pretesa erariale era stata confermata e la contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci nelle controversie sull'esistenza di una società di fatto, con richiamo agli artt. 102 c.p.c. e 62 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell'art. 41 della Carta EDU per mancato contraddittorio endoprocedimentale e conseguente nullità degli atti impositivi; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'incompetenza del funzionario che aveva sottoscritto l'atto, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 7 e 62 d.lgs. 546/1992. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenuto fondato e assorbente, affermando che la controversia sulla configurabilità o meno di una società di fatto richiede la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in quanto litisconsorti necessari. Poiché i giudizi di merito si erano svolti senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, in diversa composizione. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato come motivo di ricorso per far valere la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario e per omessa pronuncia

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato quale base del litisconsorzio necessario nelle controversie sull'esistenza di una società di fatto

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 102 c.p.c. per sostenere la necessità del contraddittorio nei confronti di tutti i soci

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per censurare la violazione dell'art. 41 della Carta EDU

  • art. 41 della Carta EDU

    invocato per lamentare il mancato contraddittorio endoprocedimentale e la nullità degli atti impositivi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla competenza del funzionario sottoscrittore

  • artt. 7 e 62 d.lgs. 546/1992

    richiamati nel terzo motivo a sostegno della censura di omessa pronuncia e delle regole processuali tributarie applicabili

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando si controverte dell'esistenza o configurabilità di una società di fatto, la lite deve coinvolgere tutti i soggetti la cui posizione è inscindibilmente comune alla decisione, poiché opera il litisconsorzio necessario.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina una nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Se il vizio di contraddittorio necessario emerge in cassazione e non è più sanabile nei modi consentiti, la Corte deve cassare la sentenza impugnata e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del giudizio nel rispetto del contraddittorio.
  • Quando un motivo di ricorso attiene a una nullità processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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