Sentenza n. 1083/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva - dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 242 del 9.7.2025, con cui il Comune di Cesenatico ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90, della struttura insistente sul foglio 4 particella 14, avvertendo altresì che, in caso di inottemperanza, l’Ente comunale procederà dall'acquisizione di diritto al patrimonio del Comune delle opere; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, annesso e connesso, ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di ripristino e demolizione della struttura insistente sul foglio 4, particella 14, con avvertimento dell'acquisizione dell'area e delle opere al patrimonio comunale in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi del d.P.R. 380/2001 e della legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004, sostenendo che il manufatto preesistente, realizzato nei primi decenni del Novecento, fosse originariamente legittimo e non potesse diventare abusivo per la mancata demolizione prevista dal permesso di costruire n. 224/2004. Secondo il primo motivo, l'eventuale violazione del titolo edilizio avrebbe dovuto comportare l'abusività del nuovo edificio realizzato utilizzando una volumetria condizionata alla demolizione del rudere, e non del fabbricato preesistente; sono stati dedotti violazione dell'art. 31, commi 3 e 5, d.P.R. 380/2001, degli artt. 9 e 13 della legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004, travisamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che la prescrizione demolitoria del permesso di costruire non riguardasse il manufatto oggetto dell'ordinanza. Con il terzo motivo hanno contestato l'applicabilità dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, assumendo di non essere responsabili dell'abuso, e hanno dedotto la mancata notifica dell'ordinanza a una delle comproprietarie. I controinteressati hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione, sostenendo che i ricorrenti fossero proprietari soltanto dell'area destinata alla demolizione dei manufatti.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione, riconoscendo ai ricorrenti una posizione differenziata e tutelata in quanto proprietari attuali anche dei manufatti, ai sensi dell'art. 934 c.c., sebbene soggetti all'obbligo di demolizione. Nel merito ha respinto il ricorso. Risolvendo il contrasto giurisprudenziale, il Collegio ha ritenuto preferibile l'orientamento secondo cui, quando il permesso di costruire subordina la realizzazione di un nuovo edificio alla demolizione di un fabbricato preesistente, la mancata demolizione non rende abusivo il nuovo edificio realizzato durante la vigenza del titolo, ma comporta l'obbligo di demolire il fabbricato preesistente. L'obbligo demolitorio non può infatti trasformarsi in un diritto edificatorio né l'abusività può essere trasferita sul nuovo edificio già realizzato in forza di un titolo valido. Il secondo motivo è stato respinto perché gli elaborati grafici allegati al permesso di costruire, parte integrante del titolo, indicavano come da demolire tre fabbricati edificati anteriormente al 1967 sul mappale 14, senza escludere la casa colonica oggetto dell'ordinanza; la medesima previsione risultava dal decreto di trasferimento. Il terzo motivo è stato respinto perché l'ordine di demolizione è rivolto al soggetto che ha l'attuale disponibilità del bene, indipendentemente dalla responsabilità soggettiva e dall'autore materiale dell'abuso. Il cessionario subentra nel rapporto sanzionatorio e subisce gli effetti dell'ordine anche se l'abuso è stato commesso da altri. Il Comune era pertanto tenuto a ingiungere la rimozione ai proprietari e detentori attuali. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della questione e del contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 5, d.P.R. 380/2001
La misura demolitoria e i relativi effetti acquisitivi possono essere indirizzati al proprietario o al soggetto che ha l'attuale disponibilità del bene, indipendentemente dalla responsabilità soggettiva nella realizzazione dell'abuso.
artt. 9 e 13 l.r. Emilia-Romagna 23/2004
Richiamati quali disposizioni regionali applicabili alle misure repressive e ripristinatorie degli abusi edilizi.
art. 934 c.c.
Fondamento della posizione differenziata e tutelata del proprietario attuale anche rispetto ai manufatti insistenti sull'area.
Massime di principio
- Quando un permesso di costruire subordina la realizzazione di un nuovo edificio alla demolizione di un fabbricato preesistente, la mancata demolizione non rende abusivo il nuovo edificio realizzato durante la vigenza del titolo: l'obbligo demolitorio resta riferito al fabbricato preesistente, poiché non può trasformarsi in un diritto edificatorio né trasferire su un'opera nuova l'abusività derivante dall'inadempimento della prescrizione.
- Le risultanze grafiche allegate a un permesso di costruire costituiscono parte integrante del titolo edilizio e possono chiarirne o completarne il contenuto; in assenza di un'espressa esclusione, l'individuazione grafica dei manufatti da demolire consente di ricomprendere anche il fabbricato preesistente indicato negli elaborati.
- L'ordine di demolizione edilizia è legittimamente rivolto al proprietario o al soggetto che ha l'attuale disponibilità del bene, senza necessità di accertarne la responsabilità soggettiva o l'autore materiale dell'abuso; il cessionario subentra nel rapporto sanzionatorio e subisce gli effetti dell'ordine anche per abusi commessi dal precedente proprietario.
- La mancata responsabilità personale dell'attuale proprietario non impedisce, di per sé, l'applicazione degli effetti ripristinatori e acquisitivi previsti dalla disciplina edilizia in caso di inosservanza dell'ordine di demolizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →