Sentenza n. 6885/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti - del provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato n. prot. 548 del 23.01.2025, adottato dal responsabile del procedimento del Consolato Generale d’Italia di Casablanca, notificato al ricorrente in data 28.01.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto nazionale per lavoro subordinato motivato dalla presenza del richiedente nella lista dei segnalati locali dei Partner Schengen
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto notificato il 28 gennaio 2025, deducendo la violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost., degli artt. 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 4 d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 32 del regolamento CE n. 810/2009, travisamento dei fatti e falsità del presupposto. Il provvedimento si limitava a indicare che il nominativo del richiedente era presente nella lista dei segnalati locali dei Partner Schengen, senza identificare lo Stato segnalante né precisare la natura e il contenuto dei fatti posti a fondamento dell’obiezione. La relazione successivamente depositata dall’Amministrazione riferiva che il richiedente sarebbe stato segnalato per avere presentato in tre occasioni documenti falsi per ottenere visti dalla Spagna, ma senza fornire specifici elementi sugli episodi, sulla loro collocazione temporale o sulle concrete ragioni della loro rilevanza impeditiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 novembre 2020, cause riunite C-225/19 e C-226/19, ha ritenuto che, anche quando il diniego sia fondato su un’obiezione proveniente da altro Stato o su una lista condivisa tra autorità consolari, l’interessato debba poter conoscere l’identità dello Stato segnalante, il motivo specifico del rifiuto e, se del caso, il contenuto essenziale dell’obiezione, così da esercitare il diritto di difesa e consentire il controllo giurisdizionale. Il Collegio ha esteso tali principi al visto nazionale per lavoro subordinato, ritenendoli coerenti con la disciplina nazionale sulla motivazione e con il principio di ragionevolezza. La motivazione del diniego era insufficiente perché ometteva sia lo Stato segnalante sia il motivo concreto dell’obiezione. Anche la relazione amministrativa non poteva integrare validamente la motivazione, essendo generica e priva di riferimenti specifici agli episodi di falsificazione. La documentazione prodotta non consentiva quindi di verificare la solidità della base fattuale né la concreta portata impeditiva dei fatti. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabili, anche alla lista dei segnalati locali, i principi di valutazione individuale della posizione dello straniero affermati dalla Corte costituzionale con riferimento alle segnalazioni Schengen. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve indicare in modo adeguato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto la motivazione non consentiva di comprendere lo Stato segnalante e il contenuto dell’obiezione.
art. 4 d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del visto e dell’ingresso dello straniero; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 32 regolamento CE n. 810/2009
Alla luce dell’interpretazione della Corte di giustizia, il diniego fondato sull’obiezione di un altro Stato deve indicare l’identità dello Stato obiettante e il motivo specifico del diniego, corredato, se necessario, delle ragioni dell’obiezione.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Il diritto a un ricorso effettivo impone una motivazione tale da permettere al richiedente di difendersi con piena cognizione di causa e al giudice di verificare la solidità della base fattuale e l’assenza di errori manifesti.
artt. 9 e 10 l. 241/1990
Richiamati nei motivi aggiunti con riguardo al difetto di partecipazione e di istruttoria; la decisione accoglie comunque il ricorso principalmente per il difetto di motivazione e per l’insufficienza degli elementi istruttori.
art. 24 regolamento UE 2018/1861
I principi relativi alle segnalazioni Schengen richiedono una valutazione individuale della posizione dello straniero e non consentono di considerare automaticamente la segnalazione come ostativa al rilascio del titolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato come base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 regolamento UE 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un diniego di visto fondato su un’obiezione o su una segnalazione proveniente da un altro Stato deve indicare l’identità dello Stato segnalante, il motivo specifico del rifiuto e, ove necessario, il contenuto essenziale dell’obiezione, in modo da garantire il diritto di difesa e il ricorso effettivo.
- I principi di motivazione elaborati per i visti Schengen possono essere estesi ai visti nazionali quando il diniego si fonda su informazioni condivise o su una segnalazione proveniente da autorità estere, poiché non è ragionevole una diversa tutela motivazionale a seconda della tipologia di visto.
- La motivazione del diniego non è adeguata quando si limita a richiamare l’inserimento del richiedente in una lista di segnalati senza precisare i fatti concreti, la loro collocazione temporale e la loro effettiva rilevanza impeditiva rispetto alla domanda di visto.
- Una relazione dell’amministrazione prodotta in giudizio non assolve l’onere motivazionale quando si limita a formulazioni generiche e non contiene elementi specifici idonei a consentire la verifica della base fattuale del diniego; la motivazione deve inoltre permettere al giudice di controllare l’assenza di errori manifesti.
- La presenza di una segnalazione, anche contenuta in una lista condivisa tra autorità, non esonera l’amministrazione da una valutazione individuale e concreta della posizione dello straniero e della rilevanza dei fatti ai fini dell’ordine o della sicurezza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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