Corte di giustizia, Sentenza C-597/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2019. — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a. contro Ministerraad. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) – Esenzioni – Professioni medica e paramedica – Chiropratica e osteopatia – Articolo 98 – Allegato III, punti 3 e 4 – Medicinali e dispositivi medici – Aliquota ridotta – Fornitura nell’ambito di interventi o di trattamenti di natura terapeutica – Aliquota normale – Fornitura nell’ambito di interventi o trattamenti di natura estetica – Principio della neutralità fiscale – Mantenimento degli effetti di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. — Causa C-597/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i limiti dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie e della facoltà degli Stati membri di applicare aliquote ridotte a medicinali e dispositivi medici. Conferma che la nozione di professione medica o paramedica non coincide necessariamente con le sole professioni regolamentate e che la distinzione tra uso terapeutico ed estetico non viola la neutralità fiscale. Esclude infine che il giudice nazionale possa mantenere effetti di norme incompatibili con la direttiva per ragioni di certezza del diritto o per evitare il ritorno a un regime anteriore anch’esso incompatibile.
IVA: esenzione per prestazioni mediche e paramediche, aliquota ridotta su medicinali e dispositivi medici, e impossibilità di mantenere gli effetti di una normativa nazionale incompatibile con la direttiva 2006/112/CE
La questione giuridica
1) Se l’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE sia riservata solo alle prestazioni rese da professionisti sanitari regolamentati dalla normativa nazionale. 2) Se gli articoli 98 e 132, in combinato disposto con l’allegato III, punti 3 e 4, e il principio di neutralità fiscale, ostino a una normativa nazionale che applica l’aliquota ridotta ai medicinali e dispositivi medici usati in trattamenti terapeutici ma non a quelli usati in trattamenti estetici. 3) Se il giudice nazionale possa mantenere provvisoriamente gli effetti di disposizioni dichiarate incompatibili con la direttiva, per evitare vuoti normativi e incertezza del diritto.
Principio di diritto
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE non impone che l’esenzione IVA sia limitata alle sole professioni mediche o paramediche regolamentate dal diritto nazionale; spetta agli Stati membri definire le professioni interessate, nel rispetto dell’obiettivo di assicurare prestazioni sanitarie di qualità e del principio di neutralità fiscale. Inoltre, l’articolo 98, in combinato disposto con l’allegato III, punti 3 e 4, non osta a che uno Stato membro distingua tra medicinali e dispositivi medici destinati a trattamenti terapeutici e quelli destinati a trattamenti puramente estetici, escludendo questi ultimi dall’aliquota ridotta, poiché i due usi non sono simili ai fini della neutralità fiscale. Infine, un giudice nazionale non può mantenere provvisoriamente gli effetti di disposizioni nazionali incompatibili con la direttiva 2006/112/CE nei termini richiesti, salvo ricorrano condizioni eccezionali che qui non risultano soddisfatte.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 96 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 98 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 132, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 134 della direttiva 2006/112/CE
- Allegato III, punti 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
IVA sulle prestazioni sanitarie e sui beni usati in trattamenti terapeutici o estetici
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale belga) in una controversia promossa da associazioni di chiropratici, osteopati, chirurghi plastici e cliniche private contro il Consiglio dei Ministri belga. La Corte è stata chiamata a interpretare la direttiva 2006/112/CE in materia di esenzione IVA per le prestazioni mediche e paramediche, di aliquote ridotte per medicinali e dispositivi medici e di eventuale mantenimento provvisorio degli effetti di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 96 della direttiva 2006/112/CE, che impone l’aliquota IVA normale in via generale;
- l’articolo 98 e l’allegato III, punti 3 e 4, che consentono agli Stati membri di applicare aliquote ridotte ad alcune categorie di beni, tra cui prodotti farmaceutici e apparecchi/dispositivi medici;
- l’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), sulle esenzioni IVA per ospedalizzazione, cure mediche e prestazioni mediche/paramediche;
- l’articolo 134, sulle esclusioni dal beneficio dell’esenzione;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in tema di leale cooperazione.
Nel diritto belga, la legge del 26 dicembre 2015 ha modificato il codice IVA, delimitando l’esenzione per alcune prestazioni sanitarie e introducendo una distinzione tra interventi e trattamenti di natura terapeutica e interventi e trattamenti di natura estetica. Il giudice del rinvio ha altresì precisato che medicinali e dispositivi medici sono normalmente assoggettati in Belgio all’aliquota ridotta del 6%.
Prima questione: esenzione per professioni regolamentate
La prima questione verteva sulla portata dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, cioè se l’esenzione IVA per le prestazioni mediche sia riservata solo ai soggetti che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata dal diritto nazionale.
La Corte ricorda che la disposizione richiede due condizioni: la prestazione deve essere una prestazione sanitaria alla persona e deve essere resa nell’esercizio di professioni mediche o paramediche definite dallo Stato membro. Tuttavia, la norma non impone che tali professioni siano necessariamente quelle formalmente regolamentate dal diritto interno. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per definire le professioni interessate e per verificare le qualifiche professionali dei prestatori, anche mediante meccanismi diversi dalla regolamentazione legale della professione.
La Corte sottolinea che tale margine incontra due limiti: l’obiettivo dell’esenzione, che è riservata a prestazioni sanitarie alla persona di livello qualitativo sufficiente, e il principio di neutralità fiscale. Ne consegue che l’appartenenza a una professione regolamentata non può essere elevata a requisito necessario in assoluto. La risposta è quindi negativa rispetto alla tesi della limitazione alle sole professioni regolamentate.
Seconda questione: aliquota ridotta per uso terapeutico e non estetico
La seconda questione riguardava la compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che applica l’aliquota ridotta a medicinali e dispositivi medici forniti nell’ambito di trattamenti terapeutici, ma non a quelli forniti nell’ambito di trattamenti estetici.
La Corte precisa anzitutto che la questione va letta alla luce dell’articolo 98 della direttiva, poiché la risposta non incide sui regimi di esenzione eventualmente applicabili ai sensi dell’articolo 132 per i casi in cui medicinali o dispositivi medici siano indispensabili o strettamente connessi a prestazioni esenti. Per i beni non coperti da esenzione, l’articolo 96 prevede come regola l’aliquota normale, mentre l’articolo 98 consente agli Stati membri di scegliere, entro i limiti dell’allegato III, se e quali beni assoggettare all’aliquota ridotta.
La Corte afferma che i medicinali e dispositivi medici impiegati in trattamenti terapeutici e quelli impiegati in trattamenti estetici non sono necessariamente simili ai fini del principio di neutralità fiscale, perché rispondono a esigenze diverse del consumatore medio. L’uso terapeutico e l’uso estetico costituiscono infatti due utilizzi concreti distinti, con finalità non comparabili. Di conseguenza, uno Stato membro può legittimamente escludere dall’aliquota ridotta i medicinali e dispositivi medici destinati a trattamenti puramente estetici.
Terza questione: mantenimento provvisorio degli effetti della normativa nazionale
La terza questione riguardava la possibilità, per il giudice nazionale, di mantenere temporaneamente gli effetti di disposizioni dichiarate incompatibili con la direttiva 2006/112/CE, al fine di evitare incertezza del diritto e consentire al legislatore di intervenire, nonché di evitare il ritorno a un regime anteriore a sua volta incompatibile con il diritto dell’Unione.
La Corte richiama il principio di leale cooperazione e ricorda che gli Stati membri e i loro organi devono eliminare le conseguenze illecite delle violazioni del diritto dell’Unione. I giudici nazionali devono quindi adottare, sulla base del diritto interno, le misure necessarie per escludere l’applicazione della normativa incompatibile.
Nel caso di specie, la Corte esclude la possibilità di mantenere gli effetti delle disposizioni censurate. Da un lato, il semplice richiamo a difficoltà finanziarie e amministrative non basta a dimostrare specifiche esigenze imperative di certezza del diritto. Dall’altro, il mantenimento provvisorio degli effetti di un atto annullato è ammissibile solo in circostanze eccezionali e, tra le condizioni rilevanti, vi è che la disciplina annullata costituisca una corretta trasposizione di un obbligo derivante dal diritto UE, circostanza che qui non ricorre.
Dispositivo e principi affermati
La Corte risponde quindi che:
- l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), non riserva l’esenzione alle sole professioni sanitarie regolamentate dal diritto nazionale;
- l’articolo 98, in combinato disposto con l’allegato III, punti 3 e 4, non osta a una distinzione tra trattamenti terapeutici e trattamenti estetici ai fini dell’aliquota ridotta;
- il giudice nazionale non può mantenere provvisoriamente gli effetti di disposizioni incompatibili con la direttiva 2006/112/CE nei termini richiesti dal giudice del rinvio.
Per i professionisti, la sentenza conferma l’ampio margine degli Stati membri nella delimitazione delle esenzioni IVA in ambito sanitario, ma anche la necessità di rispettare la neutralità fiscale quando si trattano beni o servizi realmente simili. Inoltre, ribadisce che il controllo giurisdizionale nazionale non può essere utilizzato per conservare norme incompatibili con la direttiva oltre i casi eccezionali ammessi dalla giurisprudenza UE.
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