Tribunale, Sentenza T-20/17
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 giugno 2019. — Ungheria contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Imposta ungherese sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari – Progressività dell’aliquota d’imposta – Deduzione dalla base imponibile del 50% delle perdite riportate per le società che non hanno registrato utili nel 2013 – Decisione che qualifica le misure come aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Condizione di selettività. — Causa T-20/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato integralmente la decisione con cui la Commissione aveva qualificato come aiuto di Stato il sistema ungherese dell’imposta sulla pubblicità. Ha ritenuto che la progressività dell’aliquota non potesse essere esclusa dal sistema di riferimento e che la Commissione avesse errato nel considerare selettiva la struttura progressiva e la deduzione delle perdite riportate. La pronuncia è importante perché chiarisce i criteri di selettività nelle imposte sul fatturato e il rapporto tra autonomia fiscale nazionale e disciplina sugli aiuti di Stato.
Aiuti di Stato e imposta ungherese sulla pubblicità: la Corte del Tribunale esclude la selettività della progressività dell’aliquota e della deduzione del 50% delle perdite riportate per il 2014
La questione giuridica
Se il sistema ungherese dell’imposta sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari, caratterizzato da aliquote progressive per scaglioni e da una deduzione del 50% delle perdite riportate per le imprese prive di utili nel 2013, costituisca un aiuto di Stato selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; in particolare, se la Commissione avesse correttamente individuato il sistema di riferimento e l’obiettivo dell’imposta, e se le due misure fossero idonee a conferire un vantaggio selettivo.
Principio di diritto
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione perché ha erroneamente individuato il sistema fiscale di riferimento e l’obiettivo dell’imposta sulla pubblicità, escludendo indebitamente le aliquote dal sistema e trattando come selettiva, per sola progressività, una struttura impositiva che non è di per sé contraria all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In un’imposta settoriale sul fatturato, una progressività per scaglioni, anche con aliquota zero per i primi scaglioni, non costituisce automaticamente un vantaggio selettivo se è coerente con la logica ridistributiva perseguita e si applica in modo non discriminatorio; allo stesso modo, la deduzione del 50% delle perdite riportate per il primo anno di applicazione, riservata alle imprese senza utili nel 2013, non è selettiva quando si fonda su un criterio oggettivo e risponde all’obiettivo dell’imposta. La Commissione non ha quindi dimostrato l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999
Aiuti di Stato e imposta ungherese sulla pubblicità: progressività e deduzione delle perdite riportate
La causa è un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto dall’Ungheria contro la decisione (UE) 2017/329 della Commissione, adottata nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato sulla legge ungherese relativa all’imposta sul fatturato pubblicitario. Il Tribunale esamina se la struttura progressiva dell’imposta e la deduzione del 50% delle perdite riportate per alcune imprese costituiscano aiuti selettivi incompatibili con il mercato interno.
Fatti e contesto normativo nazionale
Con la legge n. XXII del 2014, l’Ungheria aveva introdotto un’imposta speciale sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari, applicata a chi pubblica gli annunci e non agli inserzionisti. L’imposta era progressiva per scaglioni, con aliquote dallo 0% al 40% (poi 50% dal 1° gennaio 2015), e prevedeva per le imprese senza utili nel 2013 la possibilità di dedurre il 50% delle perdite riportate dalla base imponibile del 2014. La Commissione aveva avviato il procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE e, con la decisione impugnata, aveva qualificato il regime come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile, ordinando anche il recupero. La normativa nazionale fu poi modificata nel 2015 e, successivamente, abolita con effetto retroattivo nel 2017.
Posizione della Commissione
La Commissione sosteneva che:
- la progressività dell’imposta favorisse selettivamente le imprese con fatturati pubblicitari più bassi, cioè le imprese più piccole;
- la deduzione del 50% delle perdite riportate avvantaggiasse selettivamente le imprese in perdita nel 2013;
- il sistema di riferimento dovesse essere una tassa a aliquota unica sul fatturato, sicché la progressività costituiva una deroga ingiustificata. Secondo la Commissione, queste misure non erano giustificate dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale e comportavano un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Questione giuridica esaminata dal Tribunale
Il Tribunale è chiamato a stabilire se la Commissione abbia correttamente applicato il test di selettività fiscale, ossia:
- identificazione del sistema fiscale di riferimento;
- verifica della deroga rispetto a tale sistema;
- eventuale giustificazione della differenziazione alla luce della natura o della struttura del sistema. La controversia verte soprattutto sulla possibilità di qualificare come selettive una progressività per scaglioni e una riduzione della base imponibile limitata a un gruppo di contribuenti.
Ragionamento della Corte sulla progressività dell’imposta
Il Tribunale ricorda che, in materia fiscale, una misura può costituire aiuto di Stato se conferisce a talune imprese un trattamento fiscale vantaggioso rispetto ad altre che si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto dell’obiettivo del regime. Tuttavia, per accertare la selettività, non basta confrontare il regime con un sistema ipotetico costruito artificiosamente: occorre individuare il sistema fiscale “normale” effettivamente esistente. Nel caso di specie, il Tribunale censura la Commissione per aver escluso le aliquote dal sistema di riferimento e per aver costruito un sistema ipotetico ad aliquota unica. In una specifica imposta settoriale sul fatturato, le aliquote fanno parte integrante del regime e non possono essere espunte. Il Tribunale aggiunge che l’obiettivo dell’imposta era una tassazione settoriale con logica redistributiva, coerente con una struttura progressiva. Una progressività per scaglioni, anche molto marcata, non è di per sé selettiva: il fatto che il livello di prelievo vari in funzione della base imponibile è inerente a ogni sistema progressivo e non basta a dimostrare una disparità contraria all’obiettivo dell’imposta.
Ragionamento della Corte sulla deduzione delle perdite riportate
Quanto alla deduzione del 50% delle perdite riportate, il Tribunale respinge l’idea che, essendo l’imposta basata sul fatturato, qualsiasi considerazione di costi o perdite sia per definizione estranea al sistema. Richiamando la propria e la giurisprudenza della Corte, osserva che anche criteri non direttamente collegati alla base imponibile possono essere compatibili con la struttura del tributo se sono oggettivi e coerenti con l’obiettivo perseguito. Il criterio adottato dal legislatore ungherese — non aver realizzato utili nel 2013 — è ritenuto oggettivo e aleatorio, e la misura mira a moderare il carico fiscale nel primo anno di applicazione dell’imposta per imprese in situazione sfavorevole. Il Tribunale afferma che tali imprese non sono comparabili, ai fini dell’obiettivo dell’imposta, con quelle che avevano realizzato utili nel 2013. Di conseguenza, la deduzione non introduce una differenziazione arbitraria o discriminatoria e non costituisce un vantaggio selettivo.
Richiami giurisprudenziali valorizzati
Il Tribunale richiama la giurisprudenza sugli aiuti di Stato in materia fiscale, tra cui:
- Banco Exterior de España;
- Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito;
- Commissione/World Duty Free Group;
- Paint Graphos;
- Adria-Wien Pipeline;
- British Aggregates;
- ANGED;
- 3M Italia. Da tali precedenti ricava che la selettività non discende automaticamente dalla presenza di aliquote progressive o di meccanismi di modulazione, ma solo quando tali meccanismi siano arbitrari, discriminatori o incoerenti con l’obiettivo del tributo.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di aiuti di Stato né per la progressività dell’imposta né per la deduzione delle perdite riportate. Ne consegue l’annullamento integrale della decisione (UE) 2017/329. Sul piano delle spese, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’Ungheria, comprese quelle del procedimento sommario; la Repubblica di Polonia, interveniente, sopporta le proprie spese.
Principi affermati
- In una specifica imposta settoriale sul fatturato, le aliquote e la loro progressività fanno parte del sistema di riferimento e non possono essere eliminate per costruire un confronto con un sistema ad aliquota unica ipotetico.
- Una progressività per scaglioni non è, di per sé, un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- Una riduzione della base imponibile collegata a un criterio oggettivo e coerente con l’obiettivo del tributo non è selettiva solo perché si riferisce a un elemento diverso dalla base imponibile tipica di altre imposte.
- La Commissione deve dimostrare concretamente che la misura fiscale è arbitraria o discriminatoria rispetto all’obiettivo del regime, non limitarsi a constatare differenze di trattamento tra contribuenti.
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