Corte di giustizia, Sentenza C-348/18
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 giugno 2019. — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele - Società semplice contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma – Determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare dovuto – Riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati – Misura nazionale che riassegna i quantitativi inutilizzati sulla base di criteri obiettivi di priorità. — Causa C-348/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regime delle quote latte previsto dal regolamento n. 3950/92 e chiarisce che, per il periodo controverso, la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati non poteva essere effettuata secondo categorie prioritarie fissate dallo Stato membro. Il criterio proporzionale è l’unico consentito dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma. La sentenza esclude che la disciplina successiva del regolamento n. 1788/2003 possa retroagire o modificare l’interpretazione del regime precedente.
Prelievo supplementare latte: la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati deve avvenire solo in modo proporzionale o può seguire criteri nazionali di priorità
La questione giuridica
Se l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 debba essere interpretato nel senso che, quando uno Stato membro decide di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati, possa farlo secondo criteri obiettivi di priorità fissati dallo Stato membro oppure debba necessariamente applicare un esclusivo criterio di proporzionalità tra i produttori eccedentari.
Principio di diritto
L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 attribuisce agli Stati membri solo la facoltà di decidere se riassegnare o meno i quantitativi di riferimento inutilizzati, ma non consente di scegliere criteri nazionali di priorità per tale riassegnazione: ove la riassegnazione sia effettuata, essa deve avvenire necessariamente in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore eccedentario.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 3950/92
- Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92
- Articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92
- Articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3950/92
- Regolamento (CEE) n. 536/93
- Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 536/93
- Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 536/93
- Regolamento (CE) n. 1788/2003
- Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1788/2003
- Direttiva 75/268/CEE
- Regolamento (CEE) n. 2081/93
Prelievo supplementare nel settore del latte: riassegnazione dei quantitativi inutilizzati
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in materia di quote latte e prelievo supplementare per il periodo 1º aprile 2000 - 31 marzo 2001. La questione centrale è se, sotto il regolamento (CEE) n. 3950/92, la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati possa seguire criteri di priorità nazionali oppure debba avvenire esclusivamente in proporzione alle quote disponibili dei produttori eccedentari.
Fatti e procedimento principale
L’Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele ha superato il quantitativo di riferimento individuale nel periodo considerato. Con decisione AGEA del 26 luglio 2001, relativa al regime quote latte e alla compensazione nazionale per il 2000/2001, i quantitativi inutilizzati sono stati riassegnati secondo criteri di priorità per categorie previsti dalla normativa italiana. La società non è risultata tra i beneficiari e ha impugnato gli atti dinanzi al giudice amministrativo, deducendo il contrasto della normativa nazionale con il diritto dell’Unione.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CEE) n. 3950/92, specie l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 2, paragrafo 4;
- il regolamento (CEE) n. 536/93, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 5, paragrafo 1;
- il regolamento (CE) n. 1788/2003, richiamato solo come termine di raffronto interpretativo;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Contenuto della questione pregiudiziale
Il Consiglio di Stato chiede se la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne debba essere governata da un esclusivo criterio di proporzionalità oppure se gli Stati membri possano introdurre criteri obiettivi di priorità, anche alla luce della successiva sentenza Kurt und Thomas Etling e a. relativa al regolamento n. 1788/2003.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Governo italiano. Ricorda che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza del rinvio pregiudiziale e che il rifiuto di rispondere è possibile solo se l’interpretazione richiesta sia manifestamente priva di rapporto con la controversia o se manchino gli elementi necessari. Nel caso di specie, la decisione di rinvio contiene elementi sufficienti e la questione è pertinente, poiché l’esito dipende dalla legittimità delle modalità di riassegnazione applicate dall’AGEA.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 secondo il suo tenore letterale, il contesto e la finalità del regime.
In primo luogo, osserva che la disposizione prevede espressamente che, se uno Stato membro decide di procedere alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, essa avviene “proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore”. Ne deriva che la norma contiene già il criterio di ripartizione applicabile.
In secondo luogo, il contesto normativo conferma che la facoltà dello Stato membro riguarda solo la scelta se procedere o meno alla riassegnazione, e non la fissazione di criteri diversi. La Corte distingue questa facoltà dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, che disciplina invece la destinazione dell’eventuale eccedenza del prelievo riscosso e consente il rimborso a categorie prioritarie determinate con criteri obiettivi. I due meccanismi perseguono logiche differenti e i criteri dell’uno non possono essere trasposti nell’altro senza base testuale espressa.
In terzo luogo, la Corte precisa che il regolamento n. 1788/2003, entrato in vigore successivamente, non è applicabile ratione temporis alla controversia. Pur potendo essere considerato come elemento interpretativo, esso non dimostra che nel previgente regime del regolamento n. 3950/92 esistesse già una facoltà degli Stati membri di utilizzare criteri obiettivi nazionali di priorità. Al contrario, il fatto che il legislatore dell’Unione abbia poi espressamente previsto, nel nuovo regolamento, la possibilità di criteri obiettivi da stabilire dagli Stati membri, conferma che tale facoltà non era contenuta nel testo precedente.
Infine, la Corte respinge gli argomenti fondati sui principi di proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento: tali principi non possono ampliare il margine di manovra degli Stati membri oltre i limiti fissati dalla norma dell’Unione. Poiché il regolamento n. 3950/92 stabilisce un criterio preciso, il potere discrezionale nazionale risulta ristretto.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve avvenire tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.
Principio affermato
Nel regime del regolamento n. 3950/92, la riassegnazione delle quote latte inutilizzate è ammessa solo come opzione dello Stato membro, ma una volta scelta essa deve essere effettuata secondo il criterio proporzionale imposto dal diritto dell’Unione, senza poter applicare priorità nazionali o categorie preferenziali.
Rilievi pratici
Per gli operatori del settore lattiero-caseario e per le amministrazioni nazionali, la sentenza chiarisce che, per i periodi coperti dal regolamento n. 3950/92, non era consentito selezionare i beneficiari della riassegnazione con criteri discrezionali o per categorie prioritarie. La legittimità delle compensazioni nazionali va dunque verificata alla luce del solo criterio proporzionale previsto dalla normativa allora vigente.
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