Cassazione Penale, Ordinanza n. 15573/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo vizio motivazionale e violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La vicenda concreta, per come emerge dall'ordinanza, riguarda una condotta di guida di autoveicolo in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza, in assenza di patente di guida e con veicolo privo di copertura assicurativa, culminata in un incidente stradale. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata sul presupposto che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., osservando che la Corte territoriale aveva già motivato in modo argomentato e логico il diniego della causa di non punibilità valorizzando complessivamente la condotta: guida in stato di alterazione da stupefacenti e in stato di ebbrezza, mancanza di patente, assenza di assicurazione del veicolo e causazione di un incidente, elementi che integrano un contesto significativamente pericoloso per la sicurezza stradale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità del fatto concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; è legittimo il diniego quando la condotta presenti profili di elevata pericolosità complessiva.
art. 133, comma 1, c.p.
Il giudizio di tenuità deve essere compiuto considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina analitica di tutti gli elementi se sono indicati quelli ritenuti rilevanti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 615-bis cod. pen.
non determinabile
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, che nel caso non è stata ravvisata.
Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj
La tenuità richiede una valutazione complessa del fatto storico, considerando le forme di estrinsecazione del comportamento e il bisogno di pena, non il solo fatto tipico astratto.
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
È sufficiente, per negare l'art. 131-bis c.p., l'indicazione degli elementi di fatto ritenuti rilevanti; è stata ritenuta corretta la mancata applicazione della causa di non punibilità in un caso di lesioni stradali con veicolo privo di assicurazione.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
È stata ritenuta corretta la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. anche in presenza di condotte successive come la fuga dopo il fatto; la successiva condotta processuale può rilevare per le attenuanti generiche ma non impone il riconoscimento della particolare tenuità.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in via atomistica, ma richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo o del danno.
- Il giudice può negare l'art. 131-bis c.p. quando la condotta complessiva evidenzi un significativo disvalore, anche se il ricorso contesta solo uno dei profili fattuali valorizzati nella motivazione di merito.
- Ai fini del diniego della particolare tenuità non è necessaria una disamina di tutti i parametri dell'art. 133 c.p., purché siano esplicitati quelli ritenuti decisivi.
- La guida in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti, unita alla mancanza di patente, all'assenza di assicurazione e alla causazione di un incidente, può integrare un contesto di pericolosità incompatibile con la particolare tenuità del fatto.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria consegue salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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