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Sentenza

Sentenza n. 5684/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202512447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., ricorso contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza diretta ad ottenere la convocazione necessaria per presentare la domanda di rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda, calendarizzandolo al 20 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’Amministrazione ha successivamente attivato il procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la successiva attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa azionata.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra pieno soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio quando l’oggetto del ricorso è limitato all’attivazione del relativo procedimento, senza che il giudizio abbia ad oggetto il successivo rilascio del visto.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, le spese possono essere compensate tenendo conto della durata del ritardo e del comportamento complessivo dell’Amministrazione; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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