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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6590/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per 145 giorni in carcere e 60 giorni agli arresti domiciliari, seguita ad assoluzione irrevocabile con sentenza del Tribunale di Tivoli (30/01/2019, irrevocabile 02/05/2019). L'istanza era stata respinta dalla Corte di appello di Roma poiché, pur essendo l'imputato stato assolto, la ricostruzione probatoria aveva accertato la sua presenza come ospite nell'abitazione del coimputato Demiri dove erano state rinvenute due pistole; l'immobile era di un unico locale, l'istante si era rintanato alla vista dei carabinieri (chiudendo la porta), soggiornava già da alcuni giorni presso il monolocale e si trovava in tenue intima. Il giudice della riparazione aveva ritenuto tali elementi idonei a configurare, almeno, una condotta connivente o di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Il ricorrente contestava la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine al dolo o alla colpa grave, sostenendo di non essere a conoscenza delle armi, di non aver chiuso la porta e di aver mantenuto una condotta meramente passiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato la legittimità e la congruità della motivazione della Corte d'appello che, alla luce degli elementi noti all'autorità al momento dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare, aveva ritenuto la condotta del Fufi di natura almeno connivente e configurante colpa grave, ostativa al diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; il Collegio ha comunque ritenuto sussistere giusti motivi per compensare le spese di giudizio in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla genericità di alcune argomentazioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    Stabilisce il diritto all'equa riparazione dell'ingiusta detenzione salvo che l'interessato abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa.

  • art. 646, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione sui giudizi di riparazione: la Cassazione verifica la legittimità e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato, senza riesaminare il merito della decisione della corte territoriale.

  • art. 315, terzo comma, cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina procedurale che rende applicabile al giudizio di riparazione i limiti di sindacato della Corte di Cassazione richiamando l'art. 646 c.p.p.; rilevante per la limitazione della cognizione di legittimità.

  • art. 43 cod. pen.

    Definizione giuridica della nozione di colpa (imprudenza, negligenza, imperizia): utilizzata per qualificare quando una condotta, pur non volendo il risultato, sia talmente negligente da costituire causa prevedibile di intervento dell'autorità e quindi ostativa all'indennizzo.

Massime di principio

  • L'assoluzione con sentenza irrevocabile fa sorgere il diritto alla riparazione salvo che sia accertato che l'interessato abbia dato causa alla misura cautelare con dolo o colpa grave; il giudice deve valutare d'ufficio tale condizione.
  • La Corte di cassazione nel giudizio di riparazione è limitata a verificare la legittimità e la logicità della motivazione della corte territoriale, senza riesaminare i fatti nel merito.
  • La colpa grave può derivare anche da una 'connivenza passiva': la mera presenza, la convivenza o comportamenti che indicano tolleranza o rafforzamento dell'attività criminosa altrui (es. allontanarsi alla vista delle forze dell'ordine, chiudersi in casa, soggiornare abitualmente nel luogo del reato) possono essere valutati come ostativi al diritto all'indennizzo se, secondo un giudizio ex ante, rendono prevedibile l'intervento dell'autorità.
  • Per escludere il dolo o la colpa grave in casi simili è utile documentare chiaramente la mancanza di conoscenza o controllo sul luogo (es. assenza di chiavi, rapporto di ospitalità temporanea giustificato, segnalazioni di terzi, prove che le armi erano occultate e non visibili), nonché ogni comportamento collaborativo verso le forze dell'ordine.
  • In situazioni di condivisione di spazi molto ristretti, l'interpretazione giudiziaria può ritenere più agevole la percezione di oggetti significativi (es. armi); pertanto la posizione soggettiva e le modalità di presenza devono essere spiegate e documentate con precisione.

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