Cassazione Penale, Sentenza n. 36017/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Torino che, su richiesta concorde delle parti, aveva applicato a Gueye Modou 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, disponendo la confisca della droga e dei 520 euro trovati in suo possesso. Il ricorrente deduce l'inadeguatezza della motivazione relativa alla confisca del denaro per mancanza di prova del nesso di pertinenza fra la somma e l'attività illecita, lamentando che la derivazione del denaro dallo spaccio è stata desunta in termini congetturali dalla sua mancanza di occupazione. Sostiene inoltre che, se la confisca fosse stata intesa come confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.), sarebbe operativa la limitazione prevista dall'art. 85-bis DPR 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la sentenza di merito abbia qualificato espressamente l'importo come "profitto" dell'attività di spaccio (escludendo dunque la confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p.) e che la motivazione sia adeguata: il collegamento tra denaro e reato è fondato sulle dichiarazioni del reo e degli acquirenti nonché sulla mancanza di occupazione del prevenuto, che esclude in concreto altre fonti di reddito. La Corte ha inoltre richiamato il principio consolidato secondo cui il cedente di stupefacenti non ha diritto automatico alla restituzione delle somme percepite quale corrispettivo illecito, salvo dimostrazione della diversa provenienza. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, come disposto in dispositivo (testo fornito riporta "somma di C 3.0" in chiusura).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990
Norma che incrimina la cessione di stupefacenti; la sentenza di merito ha ritenuto che i 520 euro costituiscano il profitto derivante da tale attività illecita.
art. 240 cod. pen.
art. 240 primo comma cod. pen.
Riferita alla confisca del profitto del reato: la Corte ha ritenuto applicabile la confisca quale misura ablativa sui proventi dell'attività di spaccio (confisca facoltativa del profitto).
art. 240-bis cod. pen.
Norma sulla confisca per sproporzione; il ricorrente aveva evocato questa fattispecie, ma la Corte ha escluso la sua applicabilità perché l'atto impugnato qualificava la somma come profitto del reato (non come sproporzione).
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
art. 85 bis del medesimo decreto
Richiamata dal ricorrente in connessione con l'art. 240-bis; la Corte ha ritenuto non applicabile la materia perché la confisca è stata qualificata come profitto ex art. 240 c.p.
art. 444 cod. proc. pen.
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
Richiama il rito del patteggiamento utilizzato dal Tribunale per la pronuncia della pena concordata; la Corte ha comunque valutato la motivazione relativa alla confisca contenuta nella sentenza di patteggiamento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In caso di sequestro/ confisca di denaro rinvenuto in possesso del cedente di stupefacenti, il giudice può ritenere quel denaro "profitto" del reato se sussistono elementi quali confessioni, dichiarazioni degli acquirenti e assenza di redditi leciti, senza necessità di prove addizionali formali.
- La confisca come profitto ex art. 240 c.p. è distinta dalla confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p.: la scelta della qualificazione è decisiva per le tutele applicabili e per le eventuali limitazioni previste da normative speciali (es. DPR 309/1990).
- Nei casi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la motivazione deve comunque indicare le ragioni della confisca; tuttavia la Corte ammette una motivazione più sintetica purché risulti il nesso concreto tra somme e reato.
- Il condannato per cessione di stupefacenti non ha diritto automatico alla restituzione delle somme ottenute come corrispettivo illecito: per ottenere la restituzione deve provare l'estraneità della provenienza del denaro all'attività illecita.
- Chi impugna una confisca disposta in sede di patteggiamento può trovare limiti di ammissibilità/interesse: spesso la mancanza di un interesse concreto alla restituzione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo che il ricorrente dimostri una diversa fonte lecita del denaro.
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