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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4559/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricci era stato condannato in primo grado (Tribunale di Taranto, 12/05/2021) per diffamazione tramite Facebook, con pena sospesa e multa di euro 800 per frasi rivolte a Fabio Millarte («[..] demente (..) deve avere seri problemi di testa(..) mentecatto (..) queste persone hanno dei seri problemi mentali [..]»). La Corte d'appello di Taranto, con sentenza del 10/04/2022, riformò la sentenza in punto di pena applicando le circostanze attenuanti generiche. Ricci propose ricorso per cassazione deducendo: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di scriminanti di cui all'art. 51 c.p. e di vizio in relazione all'art. 599 c.p.; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 594 c.p. (ingiuria, depenalizzata). Dopo il deposito del ricorso, la persona offesa presentò remissione di querela (4/11/2022) regolarmente accettata dal difensore dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato perseguibile a querela si è estinto per intervenuta remissione di querela regolarmente accettata. Non essendovi cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2 e art. 609, comma 2 c.p.p., la remissione determina l'estinzione del reato anche in pendenza del ricorso e rende superflua l'analisi dei motivi di cassazione; le spese processuali sono state poste a carico dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen.

    Il ricorrente aveva invocato cause di scriminamento ai sensi dell'art. 51 c.p., ma la Corte non ha esaminato il merito di tale doglianza, ritenendola superflua perché il reato si è estinto per remissione di querela intervenuta successivamente.

  • art. 599 cod. pen.

    L'art. 599 c.p. (diffamazione) è la norma sulla quale era fondata la contestazione; la Corte ha rilevato che si trattava di reato procedibile a querela, la cui estinzione per remissione comporta l'annullamento della sentenza penale impugnata.

  • art. 594 cod. pen.

    Il ricorrente chiedeva la riqualificazione in ingiuria (art. 594 c.p., depenalizzata). Anche questa questione non è stata affrontata nel merito perché sopravvenuta la remissione di querela che ha estinto il reato perseguito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha verificato l'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p.; non essendocene, la remissione di querela ha efficacia estintiva del reato.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Analogamente, la Corte ha rilevato che non sussistono cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 609, comma 2 c.p.p., sicché vale l'effetto estintivo della remissione.

  • Giurisprudenza Cassazione (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019)

    La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

    La Corte ha richiamato questo principio per affermare che la remissione in pendenza del ricorso ha efficacia estintiva anche se il ricorso è già stato proposto tempestivamente, e si estende ai correlati effetti processuali e civili.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se validamente formulata e accettata, determina l'estinzione del reato procedibile a querela anche se intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione: il procedimento di merito viene annullato senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando interviene la remissione, le questioni di merito sollevate dal ricorrente (es. scriminanti, riqualificazioni del reato) diventano in linea di massima irrilevanti e non vengono esaminate dalla Corte, salvo che sussistano cause di proscioglimento che impediscano l'estinzione.
  • La remissione si estende ai coimputati che non l'abbiano rifiutata e può travolgere anche le statuizioni civili connesse ai reati estinti.
  • La remissione deve essere formalmente depositata/accettata secondo le regole previste: una remissione non validamente acquisita non produrrebbe l'effetto estintivo.
  • L'estinzione del reato per remissione non impedisce che il giudice addebiti al condannato le spese processuali in base alla legge.

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